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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24579/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto da Franco Politi avverso la sentenza del Tribunale di Locri (condanna per furto aggravato di energia elettrica). Il ricorrente deduceva la nullità della decisione per mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia (avv. Giuseppe Mammoliti), sostenendo che la notificazione era stata effettuata a un avvocato omonimo del medesimo foro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente dichiarato la tardività dell'appello e che, in caso di inammissibilità per tardività ai sensi dell'art. 585 c.p.p., la pronuncia può essere adottata de plano, senza fissare udienza camerale né avvisare i difensori, richiamando la disciplina di cui all'art. 591 c.p.p. e l'art. 127 c.p.p., comma 9. La censura sull'omonimia non è stata provata documentalmente e pertanto non supera la gravità dell'inammissibilità. Per legge il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, trattandosi di inammissibilità dovuta a profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 585 cod. proc. pen.

    Stabilisce i termini per l'impugnazione; la tardività dell'appello è stata ritenuta centrale per la dichiarazione di inammissibilità.

  • art. 591 cod. proc. pen., comma 2

    Consente al giudice di adottare la pronuncia anche d'ufficio; interpretato nel senso che la dichiarazione di inammissibilità per tardività non richiede necessariamente la fissazione di udienza camerale o avviso ai difensori.

  • art. 127 cod. proc. pen., comma 9

    Prevede che l'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento camerale sia dichiarata con ordinanza, anche senza formalità di procedura; applicato per giustificare la declaratoria de plano.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Dispone la condanna alle spese processuali e la possibilità di irrogare una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità per profili di colpa; qui applicato con fissazione della somma in euro 3.000.

  • Giurisprudenza citata (Sez. U., n. 42792 del 31/10/2001)

    Richiamata per il principio dell'accesso del giudice di legittimità agli atti quando è dedotto un vizio processuale.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 6, n. 48752 del 22/11/2011)

    Conferma che la disciplina dell'art. 127 non è espressamente richiamata dall'art. 591 e che la dichiarazione di inammissibilità per tardività può essere adottata senza udienza.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 745 del 02/10/2018)

    Ulteriore conferma dell'applicabilità della declaratoria de plano dell'inammissibilità per tardività mediante ordinanza.

  • Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000

    Richiamata in relazione al principio che giustifica l'irrogazione di sanzioni pecuniarie alla Cassa delle ammende quando l'inammissibilità dipende da profili di colpa nel ricorso.

Massime di principio

  • Se l'appello è tardivo ai sensi dell'art. 585 c.p.p., il giudice può dichiararne l'inammissibilità de plano con ordinanza, senza fissare udienza né avvisare le parti.
  • La mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza non è automaticamente causa di annullamento se la legge consente la decisione inaudita altera parte (de plano); l'eccezione deve essere provata documentalmente.
  • L'allegazione di notifiche errate per omonimia deve essere supportata da documenti concreti (es. prova del codice fiscale o altri elementi identificativi del difensore) per superare la declaratoria di inammissibilità.
  • In caso di inammissibilità per profili di colpa emergenti dal ricorso, il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Il difensore che propone impugnazioni deve curare la tempestività e la completezza dei dati identificativi (incluso eventuale codice fiscale) e conservare prove di eventuali irregolarità nella notificazione.
  • Quando si propende per una decisione de plano, non sussiste l'obbligo di instaurare il contraddittorio preventivo con fissazione dell'udienza camerale.

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