Cassazione Civile, Ordinanza n. 21097/2021 del 22/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da tre ordinanze-ingiunzione emesse da un comune per la violazione dell'art. 15, comma 2, del regolamento comunale di polizia urbana, contestata al titolare di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande perché, secondo l'amministrazione, non aveva adottato misure idonee a contenere il disturbo della quiete pubblica prodotto dagli avventori all'uscita del locale e nelle immediate vicinanze, con urla e schiamazzi nelle ore notturne indicate nei verbali. Il giudice di pace aveva accolto l'opposizione, ma il tribunale, in totale riforma, aveva accolto l'appello del comune e confermato le sanzioni. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) violazione e falsa applicazione dell'art. 659, comma 1, c.p., dell'art. 15, comma 2, e dell'art. 12, comma 1, lett. a), del regolamento di polizia urbana, sostenendo che il tribunale avesse male interpretato la norma e che non potesse imputarsi al gestore la responsabilità per le condotte degli avventori; (2) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che il giudice d'appello non avrebbe considerato di aver incaricato alcuni collaboratori del controllo della clientela per prevenire i disturbi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirasse in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti e una diversa interpretazione delle circostanze già valutate dal giudice di merito, senza indicare specifici errori di diritto. Ha aggiunto che il tribunale aveva fondato la decisione sulla lettura del regolamento comunale come fonte di un duplice obbligo del gestore: sensibilizzare gli avventori e svolgere un'adeguata azione informativa all'interno e all'esterno del locale; tale interpretazione non risultava contraria a principi di diritto. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che non era stato colto il nucleo decisorio della sentenza impugnata, poiché il tribunale aveva affermato sia la mancata prova dell'affidamento dei controlli ai collaboratori, sia, comunque, la non decisività di tale elemento, richiedendo ai fini dell'esclusione della responsabilità condotte ulteriori come la chiamata delle Forze dell'Ordine e l'esercizio dello ius excludendi verso gli avventori indisciplinati. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 659, comma 1, c.p.
richiamato dal ricorrente come norma sulla tutela della quiete pubblica, ma la Corte non ne sviluppa una autonoma interpretazione; rileva solo che la censura non indica un vero errore di diritto.
art. 15, comma 2, regolamento comunale di polizia urbana del comune di Bologna
il tribunale, la cui lettura è condivisa implicitamente dalla Corte nel vaglio di ammissibilità, lo ha interpretato come fonte di un duplice obbligo del gestore: sensibilizzare gli avventori e svolgere adeguata azione informativa dentro e fuori dal locale.
art. 12, comma 1, lett. a), regolamento comunale di polizia urbana del comune di Bologna
richiamato nel motivo di ricorso insieme all'art. 15, comma 2, senza che la Corte individui una diversa portata precettiva autonoma; la doglianza è stata giudicata inammissibile perché volta a contestare la valutazione di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la censura di violazione di legge è stata ritenuta inammissibile perché in realtà diretta a ottenere una nuova lettura del fatto e della prova, non a denunciare un errore di sussunzione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il motivo di omesso esame è stato dichiarato inammissibile perché non confrontato con la ratio decidendi e con l'accertamento del giudice di merito circa la non decisività del fatto dedotto.
art. 380-bis c.p.c.
la relatrice aveva formulato proposta di rigetto; la Corte, tuttavia, ha definito il ricorso con declaratoria di inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato quale parametro del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione formalmente rubricato come violazione di legge è inammissibile quando, in sostanza, mira soltanto a una diversa ricostruzione del fatto o a una rivalutazione del materiale istruttorio riservata al giudice di merito.
- Quando il giudice di merito interpreta una disposizione regolamentare come fonte di specifici obblighi di comportamento a carico del gestore di un esercizio, il ricorso può essere accolto solo se individua uno specifico errore di diritto nella sussunzione, non limitandosi a contrapporre una lettura alternativa.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, specie quando il giudice di merito abbia già ritenuto il fatto dedotto non provato o comunque non decisivo.
- Per escludere la responsabilità del gestore per il disturbo arrecato dagli avventori, può rilevare l'adozione di misure concrete e incisive di prevenzione e contenimento; non è sufficiente allegare in modo generico l'affissione di cartelli o l'eventuale presenza di collaboratori, se il giudice di merito ritiene necessarie condotte ulteriori e specificamente efficaci.
- In sede di legittimità, la Corte non sostituisce il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito quando la censura richieda una diversa valutazione delle circostanze fattuali già esaminate.
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