Sentenza del 18/01/2022 n. 1506 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della sentenza della C.T.R. Umbria che aveva annullato l'avviso di accertamento (IRES, IRAP, IVA anno 2006) con cui l'Agenzia aveva qualificato E. S.p.a. quale "società di comodo" ai sensi della L. n. 724/1994, art. 30. L'Agenzia censura in primo luogo (motivo 1) la presunta insufficiente motivazione della sentenza d'appello rispetto alla rilevanza di fatti oggettivi (possessione di sette immobili, soli due contratti di locazione in quattordici anni, locatari legati alla famiglia del legale rappresentante, elevata percentuale di ricavi riconducibili a soggetti collegati) che avrebbero dovuto avvalorare l'inquadramento come società non operativa; in subordine (motivo 2) deduce l'omesso esame, da parte della C.T.R., di fatti decisivi che avrebbero comprovato l'uso improprio dello strumento societario come mero involucro patrimoniale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (vizio di motivazione) in ragione della riforma dell'art. 360 c.p.c., n. 5, che limita il sindacato sulla motivazione; ha invece accolto il secondo motivo ritenendo che la sentenza d'appello non si sia adeguatamente confrontata con tutti gli elementi oggettivi posti a fondamento della qualificazione di società di comodo (possedimenti immobiliari, scarsità di contratti di locazione, rapporti con soggetti collegati che assorbono la quasi totalità dei ricavi). Perciò la sentenza impugnata, che aveva dato ragione alla contribuente, è stata cassata in relazione al secondo motivo e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale dell'Umbria in diversa composizione, anche per le spese di Cassazione.
Norme richiamate
L. n. 724 del 1994, art. 30, comma 1
"si considerano non operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi... è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando le seguenti percentuali..."
Definisce il test matematico per individuare la non operatività (società di comodo); la determinazione è presuntiva e superabile solo mediante prova contraria a carico del contribuente.
L. n. 724 del 1994, art. 30, comma 4-bis (periodo 12/08/2006 - 31/12/2006)
"in presenza di oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi... la società interessata può richiedere la disapplicazione..."
Consente al contribuente di chiedere la disapplicazione della disciplina delle società di comodo qualora provi situazioni oggettive e indipendenti che rendono impossibile conseguire i ricavi presunti; onere della prova grava sul contribuente.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis, comma 8
Richiamato come rimando normativo per la procedura di disapplicazione delle disposizioni antielusive, citato nel testo dell'art. 30, comma 4-bis.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (novellato dal D.L. 22/6/2012, n. 83, art.54, poi L. 7/8/2012, n. 134)
Limita il sindacato di legittimità sulla motivazione giudiziale: in cassazione è denunciabile soltanto l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; non è più riconosciuto il generico vizio di 'insufficiente motivazione'.
Giurisprudenza citata (Cass. sez. 5 e Sez. U.)
Richiami interpretativi che precisano: il test è una operazione matematica presuntiva; la prova dell'esistenza di situazioni oggettive che giustificano l'esclusione spetta al contribuente; 'oggettivo' significa specifico e indipendente dalla volontà del contribuente; mere scelte patrimoniali o rapporti con familiari/controllati possono indicare la natura di comodo.
Massime di principio
- Il test di operatività ex art. 30 L. 724/1994 è essenzialmente matematico: produce una presunzione di non operatività che il contribuente può superare solo con prova contraria specifica.
- L'onere della prova delle 'oggettive situazioni' che impediscono il conseguimento dei ricavi spetta al contribuente; tali situazioni devono essere specifiche e indipendenti dalla sua volontà (es. autorizzazioni non concesse, eventi di mercato non prevedibili), non semplici scelte aziendali o carenze di pianificazione.
- La presenza di rapporti continuativi e prevalenti con soggetti collegati (familiari, studi professionali dei soci) e la consistente detenzione patrimoniale senza redditività possono rafforzare l'indice di società di comodo e vanno espressamente valutati dal giudice.
- In sede di impugnazione in Cassazione, dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c., n. 5, non è sufficiente lamentare una generica insufficienza motivazionale: occorre indicare l'omesso esame di un fatto storico decisivo, dimostrandone l'esistenza, la discussione processuale e la decisività.
- Se il giudice d'appello non si confronta con tutti gli elementi oggettivi e decisivi posti a fondamento dell'accertamento (evidenze patrimoniali, rapporti con soggetti collegati, assenza di attività reddituale), la sentenza può essere cassata e la causa rinviata per nuovo esame.
- Per difendersi efficacemente, il contribuente deve documentare concretamente gli sforzi e le circostanze che hanno impedito il raggiungimento dei ricavi presunti (prove di ricerca di locatari, offerte andate a vuoto, impedimenti amministrativi, condizioni di mercato), mostrando l'indipendenza degli eventi dalla propria volontà.
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