Sentenza n. 1188/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 00495/2023, resa tra le parti, del provvedimento di diniego reso dal Sig. Dirigente del Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio del Comune di Brindisi del 13.02.2023 prot. n. 0015868/2023 sulla partica edilizia n.47347 del 14.05.2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego espresso di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 relativo a un fabbricato abitativo e opere pertinenziali
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’interessato ha impugnato il diniego del Comune di Brindisi relativo all’istanza di accertamento di conformità presentata per un fabbricato ad uso abitativo, un piazzale in cemento armato, una recinzione in tufo e un impianto di depurazione Imhoff. In primo grado aveva dedotto, con un unico motivo, la violazione dell’art. 20, commi 3, 6 e 8, d.P.R. 380/2001, nonché eccesso di potere e violazione dell’affidamento, sostenendo che l’inerzia comunale protrattasi dal 13 maggio 2019 alla diffida del 1° febbraio 2023 avesse determinato la formazione del silenzio-assenso. Aveva inoltre lamentato la violazione dei termini procedimentali, l’assenza di attività istruttoria o richieste documentali e la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990. In appello ha riproposto genericamente tutte le censure di primo grado ai sensi dell’art. 346 c.p.c., senza formulare specifiche critiche alle argomentazioni della sentenza impugnata.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha anzitutto dichiarato inammissibile la mera riproposizione dei motivi di primo grado, perché l’appello deve contenere specifiche critiche alle statuizioni e alle rationes decidendi della sentenza impugnata. L’effetto devolutivo non esonera l’appellante dall’indicare le ragioni per cui la decisione del primo giudice sarebbe erronea; inoltre, la mancata censura di una ratio decidendi autonomamente sufficiente rende inammissibili, per carenza di interesse, le censure rivolte alle altre rationes. Il Collegio ha comunque esaminato il merito, ritenendo l’appello infondato. Ha ribadito che, nell’ambito dell’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001, l’inerzia dell’amministrazione assume valore legale di rigetto e non di silenzio-assenso. Il successivo provvedimento espresso non impedisce né interrompe la formazione del silenzio-rigetto, già perfezionatosi prima della sua adozione, e ne costituisce conferma. Ne consegue anche l’incompatibilità delle censure procedimentali relative all’art. 10-bis l. 241/1990 con l’effetto legale di rigetto. L’appello è stato pertanto respinto. Nulla sulle spese, in ragione della mancata costituzione del Comune appellato.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. 380/2001
il silenzio dell'amministrazione pubblica riguardo alla richiesta di concessione in sanatoria e all'istanza di accertamento di conformità (...) ha un valore legale inequivocabile di rigetto
Il silenzio serbato sull’istanza di accertamento di conformità produce, per previsione legale, un effetto di rigetto tacito e non di accoglimento; il successivo diniego espresso interviene su un effetto già perfezionato.
art. 36, comma 3, d.P.R. 380/2001
silenzio-rigetto già perfezionatosi
L’inerzia dell’amministrazione sull’istanza di accertamento di conformità determina il rigetto tacito nei termini previsti dalla disposizione.
art. 20, commi 3, 6 e 8, d.P.R. 380/2001
Le disposizioni sul procedimento ordinario di rilascio del permesso di costruire e sul relativo silenzio-assenso non sono applicabili all’istanza di accertamento di conformità disciplinata dall’art. 36.
art. 10-bis l. 241/1990
Le garanzie procedimentali connesse al preavviso di rigetto sono incompatibili con il silenzio-rigetto legalmente previsto per l’istanza di accertamento di conformità.
art. 60 c.p.a.
La sentenza di primo grado è stata resa in forma semplificata.
art. 346 c.p.c.
La mera riproposizione delle censure di primo grado non assolve all’onere di formulare specifici motivi di appello contro la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo d’appello è inammissibile la mera riproposizione dei motivi formulati in primo grado se l’appellante non sviluppa specifiche critiche alle statuizioni e alle rationes decidendi della sentenza impugnata.
- La mancata impugnazione di una ratio decidendi autonomamente sufficiente a sorreggere il capo della sentenza determina l’inammissibilità, per carenza di interesse, delle censure rivolte alle altre rationes.
- L’inerzia dell’amministrazione sull’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 ha valore legale di rigetto e non determina la formazione del silenzio-assenso previsto per il procedimento ordinario di rilascio del permesso di costruire.
- Una volta perfezionatosi il silenzio-rigetto sull’istanza di accertamento di conformità, l’amministrazione non può impedire o neutralizzare tale effetto legale mediante l’adozione successiva di un provvedimento espresso; quest’ultimo si inserisce su un rigetto tacito già formato.
- Le censure relative alla violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 sono incompatibili con il silenzio-rigetto legalmente previsto per l’istanza di accertamento di conformità.
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