Sentenza n. 2239/2026 - Milano, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. 704/2025 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, pubblicata il 19 luglio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 704/2025 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva disapplicato l'art. 1, commi 121, 122 e 124, della l. n. 107/2015 per contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE, accertando il diritto della docente alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione per tre anni scolastici e condannando il Ministero al riconoscimento del beneficio economico di 500 euro per ciascun anno. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo il 22 luglio 2025, il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza e la rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata al Ministero e non risultava eseguita. Ha quindi ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente, entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventualità di ulteriore inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con termine di 60 giorni dalla richiesta della ricorrente. Il commissario potrà utilizzare, in caso di insufficienza dei fondi dell'amministrazione, i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e l'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996; è ammessa la delega a un funzionario della Direzione territoriale. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato ove versato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di agire in ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre l'azione esecutiva e, nel caso concreto, il ricorso per ottemperanza.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
art. 1, commi 121, 122 e 124, l. n. 107/2015
La disposizione è stata disapplicata dal giudice del lavoro, secondo il giudicato da eseguire, in quanto ritenuta contrastante con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/CE
Il giudicato presupposto ha fondato su tale clausola il riconoscimento del diritto della docente alla Carta elettronica del docente, in condizioni di parità rispetto al personale comparabile.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza è fondato quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione e quest'ultima non ha adottato gli atti necessari alla sua completa esecuzione.
- Per le obbligazioni pecuniarie a carico delle amministrazioni dello Stato, l'azione esecutiva non può essere intrapresa prima del decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; decorso inutilmente tale termine, può essere azionata la tutela dell'ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla decisione un commissario ad acta, subordinando il suo intervento al persistente inadempimento.
- Il commissario ad acta può utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, quando ciò sia necessario per dare esecuzione al titolo giudiziale.
- Non spetta un compenso al commissario ad acta quando le funzioni assegnate rientrano nei compiti istituzionali del dipendente pubblico nominato.
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