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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22661/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari confinanti)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di rivendicazione di una porzione di terreno, situata lungo il tracciato di una strada comunale che separava due fondi vicini. La proprietaria attrice sosteneva che la modifica del tracciato della strada, avvenuta in occasione di lavori pubblici, avesse spostato materialmente il confine e sottratto una striscia di terreno al suo fondo; chiedeva quindi il rilascio della porzione occupata. Il tribunale le aveva dato ragione, accertando la proprietà della porzione in base al titolo divisionale e rigettando la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dal convenuto. La corte d’appello aveva confermato la decisione. In cassazione i soccombenti deducevano, con il primo motivo, violazione degli artt. 1362 e 2697 c.c. e vizio di motivazione, sostenendo che nell’azione di rivendica l’attrice avrebbe dovuto provare la proprietà fino ai propri danti causa e che la divisione del 1988 non bastava, verso i terzi, a dimostrare il diritto sulla porzione contesa. Con il secondo motivo lamentavano violazione degli artt. 1146, 1149 e 1158 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., assumendo che la corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere l’usucapione della striscia, valorizzando le deposizioni testimoniali e il possesso del convenuto e dei suoi danti causa.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto errata la decisione di merito nella parte in cui aveva considerato sufficiente, ai fini della rivendicazione contro terzi, il solo richiamo all’atto di divisione del 1988 e alla successiva donazione, senza verificare e provare il titolo di acquisto della comunione da cui il bene era pervenuto ai condividenti. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione, affinché riesamini la domanda di rivendicazione applicando il corretto riparto dell’onere probatorio. Ha invece respinto il secondo motivo, escludendo che le censure sulla usucapione imponessero una diversa conclusione in questa sede, perché basate su una rivalutazione del fatto e delle prove non consentita in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato come norma invocata nel primo motivo; la Corte non sviluppa una specifica interpretazione autonoma, limitandosi a rilevare la fondatezza della censura sulla regola probatoria della rivendica.

  • art. 2697 c.c.

    L’attore in rivendicazione deve provare il proprio diritto di proprietà, risalendo ai propri danti causa fino a un acquisto a titolo originario o all’usucapione; la sola divisione non basta verso i terzi.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la deduzione di violazione di legge e nullità della sentenza per motivazione inesistente o omessa su un punto decisivo.

  • art. 757 c.c.

    La divisione opera con retroattività reale; tuttavia ciò non trasforma l’atto divisionale in titolo sufficiente, verso i terzi, a provare la proprietà nella rivendica.

  • art. 1146, comma 2, c.c.

    L’accessione del possesso richiede che il trasferimento del possesso sia giustificato da un titolo astrattamente idoneo, ancorché invalido o a non domino.

  • art. 1149 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo insieme all’art. 1146 c.c. e all’art. 1158 c.c.; la Corte non ne ricava una specifica regola autonoma, ritenendo infondata la censura sull’usucapione.

  • art. 1158 c.c.

    Per l’usucapione occorre un possesso utile per il tempo richiesto; nel caso esaminato la corte di merito ha escluso il decorso del termine, individuando l’occupazione nel 1993.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per censurare la valutazione della prova; la Corte ribadisce che non è consentita in cassazione una rivalutazione del fatto.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo in relazione alla valutazione delle prove; la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a sostituire la propria lettura del compendio istruttorio a quella del giudice di merito.

Massime di principio

  • Nell’azione di rivendicazione, chi agisce deve dimostrare il proprio diritto di proprietà con una prova completa della catena dei trasferimenti, fino a risalire a un acquisto a titolo originario o all’usucapione; non è sufficiente richiamare un atto divisionale se questo è opposto a un terzo estraneo alla comunione o ai suoi aventi causa.
  • L’atto di divisione, pur avendo natura costitutiva e retroattività reale, non costituisce di per sé titolo probatorio idoneo, nei confronti dei terzi, a dimostrare la proprietà dei beni assegnati; è necessario provare il titolo di acquisto della comunione oggetto di divisione.
  • L’azione di regolamento di confini presuppone fondi contigui; se tra i fondi vi è una strada pubblica, la tutela va cercata con gli strumenti della rivendicazione o delle azioni possessorie, non con il regolamento di confini.
  • L’accessione del possesso ai fini dell’usucapione presuppone un titolo astrattamente idoneo a giustificare la traditio del bene; in mancanza di tale titolo, il successore non può sommare il proprio possesso a quello del dante causa.
  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito istruttorio: le doglianze che mirano solo a ottenere una diversa lettura delle prove sono inammissibili, salvo che si indichi un vero vizio decisivo della motivazione nei limiti oggi consentiti.

Come è indicizzato

MaterieProprietàPossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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