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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3133/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso il decreto del 28/06/2022 della Corte d'appello di Trento che, riformando parzialmente il decreto del Tribunale di Trento, aveva ridotto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza da 3 a 1 anno ed aveva escluso l'obbligo di soggiorno nel comune di Trento. Il ricorrente deduceva violazione del divieto di "reformatio in peius" ai sensi dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. (sostendo che la Corte di merito aveva sostanzialmente riqualificato la sua posizione in peius rispetto alla proposta del Questore) e violazione del principio del contraddittorio per la riqualificazione della categoria di pericolosità sociale in appello senza un'adeguata chiamata della difesa a discuterne.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato: 1) il divieto di reformatio in peius opera nel procedimento di prevenzione quando la parte impugnante è il solo destinatario, ma riguarda esclusivamente un peggioramento dell'esito (es. aumento della durata della misura, misura più afflittiva). Nel caso di specie l'esito è risultato invece più favorevole (riduzione da 3 a 1 anno ed esclusione dell'obbligo di soggiorno), per cui non si è verificata alcuna reformatio in peius; 2) la riqualificazione della categoria di pericolosità sociale in sede di merito è ammissibile purché fondata sui medesimi elementi di fatto posti a base della proposta e purché sia garantito alla difesa un contraddittorio effettivo e congruo: la Corte ha ritenuto tali condizioni rispettate nel caso di specie; 3) conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 597 cod. proc. pen., comma 3

    Applicato nel senso che il divieto di reformatio in peius nel giudizio di appello vale anche nei procedimenti di prevenzione quando impugna solo il destinatario, ma limita-se all'esito peggiorativo della decisione (durata/maggior rigore della misura) e non agli approfondimenti argomentativi o alla diversa qualificazione della pericolosità basata sugli stessi fatti

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 10, comma 4

    Rinvio alle disposizioni del codice di rito circa proposizione e decisione dei ricorsi in materia di misure di prevenzione; quindi le regole processuali sul giudizio di appello trovano applicazione, nei limiti compatibili, anche nei procedimenti di prevenzione

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Principio secondo cui il giudice può dare al fatto contestato una qualificazione giuridica diversa da quella indicata nella proposta/atto: tale principio è ritenuto applicabile anche nel procedimento di prevenzione per la riqualificazione della pericolosità sociale sulla base degli stessi fatti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Regola applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez.1 n.25907/2021; Sez.6 n.21964/2016; Sez.1 n.8038/2019; Sez.5 n.20743/2014; Sez.5 n.28695/2022)

    Collegio richiamato per confermare i principi: (i) estensione sostanziale del divieto di reformatio in peius nei procedimenti di prevenzione con i limiti sopra indicati; (ii) ammissibilità della riqualificazione della pericolosità sociale in appello se fondata sugli stessi elementi di fatto e se è stato garantito contraddittorio effettivo

Massime di principio

  • Il divieto di reformatio in peius in appello si applica anche nelle impugnazioni in materia di misure di prevenzione quando l'impugnante è il solo destinatario, ma tutela solo contro un effettivo peggioramento dell'esito (es. aumento della durata o aggravamento della misura), non contro una diversa ricostruzione argomentativa o giuridica dei fatti purché l'esito non sia più gravoso
  • Il giudice della prevenzione può riqualificare la categoria di pericolosità sociale desunta dagli stessi fatti indicati nella proposta (anche in appello), analogamente al potere del giudice penale di cambiare la qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 521 c.p.p., a condizione che la nuova definizione sia basata sui medesimi elementi di fatto
  • Il principio di correlazione tra contestazione e decisione è rispettato se gli elementi di fatto posti a fondamento della misura sono stati indicati nell'avviso di fissazione dell'udienza e la difesa ha avuto un contraddittorio effettivo e congruo; non è sempre necessaria una nuova formale contestazione della diversa qualificazione se fondata sui medesimi fatti
  • La mera riqualificazione normativa della condizione di pericolosità non implica automaticamente violazione del contraddittorio; occorre invece valutare se la difesa abbia potuto conoscere e discutere gli elementi fattuali sulla base dei quali è stata disposta la diversa qualificazione
  • In caso di rigetto del ricorso in cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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