Cassazione Penale, Sentenza n. 24099/2024 del 18/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Groupama Assicurazioni ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Firenze che, pur assolvendo l'imputato Crociani per taluni addebiti, aveva confermato la condanna per omicidio colposo e aveva dichiarato operante la polizza assicurativa n. 108839374, condannando Groupama, quale responsabile civile, a tenere indenne e rimborsare quanto versato alle parti civili. Il ricorso deduceva violazione di norme penali e civili e errato accertamento della posizione di garanzia del committente e del nesso causale, nonché errata interpretazione e applicazione dell art. 2049 c.c. e delle norme contrattuali (artt.1362-1364 c.c.) e mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art.112 c.p.c.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il ricorrente, tramite il difensore munito di procura speciale, ha presentato il 12 aprile 2024 una rinuncia all impugnazione ai sensi dell art.589 c.p.p. La Corte richiama che la rinuncia all impugnazione, se effettuata nelle forme prescritte, è atto formale, personale, irrevocabile e recettizio che determina l inammissibilita dell impugnazione ai sensi dell art.591, comma 1, lett. d) c.p.p. La rinuncia risultava adeguatamente motivata per sopravvenuta carenza di interesse; non essendo ravvisabile colpa nella determinazione della causa di inammissibilita, la Corte ha ritenuto di non disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art.90, comma 9, lett. a) e art.157, comma 1, lett. b))
Norme richiamate nella sentenza d merito relative alla responsabilità per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro; utilizzate per valutare la responsabilità penale del committente e i reati contestati all imputato
codice penale (artt. 40 e 43)
Richiamati in relazione ai profili di azione umana e rapporto di causalità in ordine ai reati colposi contestati
codice penale (art. 589) o codice di procedura penale (art.589 C.P.P.)
Nel testo si indica l art.589 c.p.p. come riferimento per la rinuncia all impugnazione effettuata dal difensore con procura speciale
codice di procedura penale (art. 591, comma 1, lett. d))
Norma invocata per dichiarare l inammissibilita del ricorso in seguito alla rinuncia formale all impugnazione
codice civile (art. 2049)
Richiamato dal ricorrente come fondamento per contestare l applicazione della responsabilità del committente verso il prestatore d opera; la Corte d appello lo aveva ritenuto applicabile a fini di responsabilità civile
codice civile (art. 2222)
Richiamato nel ricorso in relazione alla qualificazione del rapporto contrattuale e all attribuzione delle responsabilita
codice civile (artt. 1362, 1363, 1364)
Norme sul significato e interpretazione del contratto sollevate dal ricorrente per contestare la lettura data alla polizza assicurativa e agli accordi contrattuali
codice di procedura civile (art. 112)
Richiamato dal ricorrente per lamentare mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato nella sentenza impugnata
Corte costituzionale, sent. n.186/2000
Richiamata dalla Corte per affermare che l assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita esclude la condanna alle spese
Massime di principio
- La rinuncia all impugnazione, se fatta nelle forme previste (dalla parte o dal difensore con procura speciale), è atto personale, irrevocabile e recettizio che determina l inammissibilità dell impugnazione: comporta l estinzione del rimedio e la conservazione della statuizione impugnata.
- Una rinuncia motivata con sopravvenuta carenza di interesse è idonea a fondare l inammissibilità; se non sussiste colpa nella scelta del rinunciante, il giudice può non condannare il rinunciante alle spese processuali.
- Se si intende impugnare una sentenza che coinvolge profili di responsabilità civile collegati a reati, occorre valutare separatamente i profili penali e quelli civilistici (art. 2049 c.c., interpretazione del contratto, nesso di causalità); tali questioni vanno dedotte tempestivamente e con adeguata documentazione.
- Per il difensore che agisce in nome della parte è essenziale avere e far valere una procura speciale per compiere atti di rinuncia; la mancanza di poteri formali può inficiare l efficacia dell atto.
- La dichiarazione di rinuncia è definitiva: prima di rinunciare conviene valutare l impatto patrimoniale e processuale (ad esempio obblighi di tenuta indenne da parte dell assicuratore), perché l impugnazione non potrà più essere esercitata.
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