Cassazione Penale, Sentenza n. 2136/2025 del 17/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'appello proposto il 9/02/2024, per mancata allegazione all'atto di appello della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.; dedotte anche questioni di legittimità costituzionale del comma 1-ter per presunta violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e degli artt. 1 e 3 Convenzione EDU. In sostanza il ricorrente censura l'operatività della sanzione di inammissibilità quando l'imputato sia stato presente nel primo grado e lamenta la mancata considerazione dell'effettiva tempestività delle notifiche nonché la possibile incostituzionalità della norma.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (introdotto dal d.lgs. 150/2022 e poi abrogato dalla legge 9/8/2024, n.114) si applica alle impugnazioni presentate fino al 24/08/2024 e quindi anche all'appello del 9/02/2024. Ha interpretato il comma 1-ter come norma applicabile ai casi in cui il giudizio di primo grado sia stato celebrato in presenza dell'imputato e il comma 1-quater ai casi di giudizio celebrato in assenza, con il conseguente obbligo del mandato specifico. Ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui è comunque sufficiente che l'impugnazione contenga un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, ma nel caso concreto l'atto di appello non conteneva né allegati né alcun richiamo o indicazione di domicilio preesistente. Ha dichiarato manifestamente infondate le censure di incostituzionalità. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen., comma 1-ter
con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio
Si applica alle impugnazioni presentate fino al 24/08/2024; riguarda i casi di giudizio di primo grado celebrato in presenza dell'imputato e impone, a pena di inammissibilità, l'allegazione o il richiamo espresso di una dichiarazione/elezione di domicilio nell'atto di impugnazione
art. 581 cod. proc. pen., comma 1-quater
nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato a impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio
Si applica ai casi di giudizio di primo grado celebrato in assenza dell'imputato e richiede, oltre alla dichiarazione/elezione di domicilio, il mandato specifico rilasciato dopo la sentenza
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 33, comma 1, lett. d)
Ha introdotto il comma 1-ter nell'art. 581 cod. proc. pen., imponendo l'adempimento formale in vista della maggiore certezza delle notificazioni e della stabilità del giudicato
d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (convertito con legge 30 dicembre 2022, n. 199)
Intervenuto nella stessa fase normativa che ha portato alla riforma processuale richiamata
legge 9 agosto 2024, n. 114
Ha abrogato il comma 1-ter; la Corte ha comunque stabilito, in linea con le Sezioni Unite, che l'abrogazione non opera retroattivamente rispetto alle impugnazioni depositate anteriormente al 25/08/2024, con applicazione quindi alla fattispecie qui esaminata
art. 24 Cost.
Richiamato dalla difesa nella questione di legittimità; la Corte ha ritenuto che la norma procedurale non violi il diritto di difesa, essendo norma sulle modalità di esercizio dell'impugnazione tramite difensore
art. 111 Cost.
Richiamato nella censura costituzionale; la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata in quanto la norma non lede il diritto di accesso alla giustizia o il diritto di impugnare
Artt. 1 e 3 Convenzione EDU (citati dalla difesa)
Richiamati nella prospettata doglianza di contrasto con diritti sovranazionali; la Corte ha ritenuto le censure generiche e manifestamente infondate
Massime di principio
- Se l'appello è stato depositato entro il periodo di vigenza del comma 1-ter (impugnazioni presentate fino al 24/08/2024), occorre rispettare il requisito formale: allegare la dichiarazione o elezione di domicilio all'atto di impugnazione o, in alternativa, inserire nell'impugnazione un richiamo espresso e specifico alla dichiarazione/elevazione già presente nel fascicolo e indicandone la collocazione
- Se il giudizio di primo grado si è svolto in assenza dell'imputato, va allegato, oltre alla dichiarazione/elezione di domicilio, il mandato specifico rilasciato dopo la sentenza (comma 1-quater); la mancanza comporta inammissibilità
- L'abrogazione di una norma processuale non è necessariamente retroattiva: va verificata la data di deposito dell'impugnazione per comprendere quale disciplina applicare
- Le censure di incostituzionalità contro norme che disciplinano le modalità formali di esercizio dell'impugnazione sono, in primo luogo, difficilmente fondate quando la norma non impedisce materialmente l'esercizio del diritto di impugnare ma ne disciplina le modalità a fini di certezza delle notificazioni
- Per evitare il rischio di inammissibilità, il difensore dovrebbe sempre o allegare la dichiarazione/elezione di domicilio all'atto di impugnazione o inserire un richiamo chiaro e specifico alla sua presenza nel fascicolo processuale, indicando esattamente dove si trova
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