Sentenza del 27/01/2017 n. 2058 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente chiedeva il rimborso dell'IRAP versata per gli anni d'imposta 1998-2004, sostenendo di svolgere l'attività senza un'autonoma organizzazione. La Commissione Tributaria Regionale aveva negato il rimborso ritenendo sufficiente, per escluderlo, l'esistenza di spese per dipendenti o collaboratori, e aveva rilevato che il contribuente non aveva documentato adeguatamente l'assenza di tali spese per tutte le annualità. In cassazione sono stati dedotti, da un lato, la violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'onere della prova e, dall'altro, l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sulla rilevanza del lavoro altrui ai fini dell'autonoma organizzazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo il ricorso carente sotto il profilo dell'autosufficienza: chi contesta la mancata o errata valutazione di documenti deve indicarne con precisione la collocazione processuale e riportarne il contenuto rilevante. Ha invece accolto il secondo motivo, stabilendo che l'impiego di lavoro altrui non dimostra automaticamente l'esistenza dell'autonoma organizzazione, dovendosi valutare concretamente natura, modalità e rilevanza dell'attività svolta dal collaboratore o dipendente. Anche la spesa di 1.750 euro per il 2002 era stata considerata ostativa in modo apodittico, senza adeguata motivazione. La sentenza regionale è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 2697 c.c.
La parte che intende far valere un diritto deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa; nel caso concreto, il contribuente doveva fornire elementi idonei a dimostrare l'assenza del presupposto dell'autonoma organizzazione.
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione che denunci l'omessa o errata valutazione di documenti deve indicare dove essi siano stati prodotti e riportarne o riassumerne il contenuto rilevante. La mancata osservanza rende il motivo inammissibile.
Disciplina IRAP sul presupposto dell'autonoma organizzazione
"contesto organizzativo esterno"
L'IRAP è dovuta dal professionista solo quando l'attività sia supportata da un'organizzazione autonoma ulteriore rispetto al lavoro personale, idonea a fornire un apprezzabile apporto. Il semplice impiego occasionale o limitato di un collaboratore, in particolare per mansioni di segreteria o meramente esecutive, non è automaticamente sufficiente.
Cass., Sezioni Unite, 10 maggio 2016, n. 9451
L'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente è responsabile dell'organizzazione e impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui, salvo che tale lavoro sia limitato a un collaboratore con mansioni di segreteria o meramente esecutive.
Massime di principio
- Per stabilire se un professionista è soggetto a IRAP non basta accertare l'esistenza di qualsiasi spesa per dipendenti o collaboratori: occorre valutare concretamente mansioni, durata, intensità, compensi e contributo effettivo all'attività.
- L'impiego di un solo collaboratore con funzioni di segreteria o meramente esecutive, soprattutto se limitato o non eccedente una soglia minima, non determina automaticamente l'autonoma organizzazione.
- Il giudice tributario deve motivare specificamente perché una determinata spesa o collaborazione costituisca un'organizzazione autonoma; un'affermazione generica o apodittica non è sufficiente.
- Chi chiede il rimborso IRAP deve documentare, per ciascun periodo d'imposta, l'assenza di un'organizzazione autonoma e fornire una prova completa e ordinata delle spese, dei collaboratori e dei beni strumentali.
- Nel ricorso per cassazione, la contestazione della mancata valutazione di documenti richiede l'indicazione precisa della loro collocazione negli atti e la trascrizione o sintesi del contenuto decisivo; il semplice deposito degli allegati non basta.
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