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Sentenza

Sentenza n. 5556/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento del Comune di Procida in ordine alla diffida del 07.04.2026, protocollata con n. 9080 del 08.04.2026, per l'adozione di ogni provvedimento consequenziale rispetto ad un immobile realizzato in spregio delle vigenti normative in materia edilizia e, quindi, privo di validi titoli edilizi come accertato dalle Sentenze n. 2043/2020 del Tar Napoli, n. 9182/2024 e n. 2467/2026 del Consiglio di Stato.

Giustizia amministrativa202603854

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio del Comune di Procida sulla diffida del 7 aprile 2026, protocollata l'8 aprile 2026, diretta a ottenere i provvedimenti repressivi conseguenti all'annullamento definitivo dei titoli edilizi e paesaggistici relativi a un immobile

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (privato istante)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulla diffida con cui chiedeva di adottare i provvedimenti conseguenti all'annullamento definitivo dei titoli edilizi e paesaggistici dell'immobile. I titoli erano stati annullati dal TAR Campania con sentenza n. 2043/2020, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 9182/2024; il ricorso per revocazione era stato dichiarato inammissibile con sentenza n. 2467/2026. Il ricorrente sosteneva che, consolidatosi il giudicato, il Comune fosse tenuto ad attivare senza indugio i poteri repressivi e ripristinatori previsti dalla normativa edilizia. Chiedeva inoltre un ordine giudiziale di conclusione del procedimento e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. I controinteressati, eredi del destinatario dei titoli annullati, eccepivano l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha ritenuto che, al momento della proposizione del ricorso, sussistessero i presupposti dell'azione contro il silenzio: la diffida era stata ritualmente presentata e il Comune non aveva risposto entro un termine ragionevole. Nelle more, tuttavia, il Comune ha adottato l'ordinanza n. 145 del 18 settembre 2026, ingiungendo la demolizione e la rimessione in pristino entro novanta giorni, ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001. L'ordinanza costituisce l'esercizio compiuto del potere richiesto e soddisfa integralmente l'interesse azionato, che consisteva nell'ottenere un provvedimento espresso e non nell'immediata demolizione materiale dell'immobile. Il giudice ha quindi distinto la cessazione della materia del contendere, dovuta all'integrale soddisfazione della pretesa, dall'improcedibilità che può ricorrere quando l'atto sopravvenuto interrompa l'inerzia senza realizzare il bene della vita. In ragione della soccombenza virtuale del Comune, il TAR lo ha condannato a pagare le spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario, e a rimborsare il contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Il giudizio introdotto ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. è preordinato ad accertare la violazione dell’obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi su un’istanza o diffida ritualmente proposta dal privato e ad ottenere una condanna a provvedere entro un termine fissato dal giudice.

    L'azione contro il silenzio mira ad accertare l'inadempimento dell'obbligo di provvedere e a ottenere una pronuncia che ordini all'amministrazione di concludere il procedimento.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Tuttavia, nelle more del giudizio, è intervenuta l’ordinanza comunale n. 145 del 18 settembre 2026, con la quale il Comune di Procida ha preso atto del definitivo venir meno dei titoli edilizi e paesaggistici e ha ingiunto la demolizione e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001.

    L'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001 ha costituito l'esercizio del potere repressivo richiesto e, avendo ingiunto demolizione e ripristino, ha soddisfatto l'interesse dedotto nel giudizio sul silenzio.

Massime di principio

  • Nel giudizio contro il silenzio, la sopravvenuta adozione di un provvedimento espresso determina la cessazione della materia del contendere quando l'attività amministrativa realizza integralmente il bene della vita perseguito; se invece l'atto si limita a interrompere l'inerzia senza soddisfare la pretesa sostanziale, può residuare l'interesse alla decisione e ricorrere l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Quando il ricorso contro il silenzio è stato reso necessario dalla protratta inerzia dell'amministrazione e questa adempie soltanto nelle more del giudizio, la sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude la soccombenza virtuale dell'ente ai fini della regolazione delle spese e del rimborso del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoAbusi edilizi e sanzioni
RamiProcesso amministrativoEdilizia
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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