Sentenza n. 49/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento del P.E.I. anno scolastico 2025-2026 del 31.10.2025, e del verbale G.L.O. -OMISSIS-a.s. 2025-2026, del 27.10.2025, protocollo-OMISSIS-del 31.10.2025, dell’alunno frequentante la classe-OMISSIS-del-OMISSIS-, documenti che hanno determinato in 18 le ore di sostegno scolastico in luogo delle 36 al medesimo necessitanti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: PEI per l'anno scolastico 2025/2026 e atto di assegnazione delle ore di sostegno, nella parte in cui hanno previsto 18 ore settimanali anziché le ore ritenute necessarie per la frequenza scolastica dell'alunno
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di alunno disabile)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la determinazione del fabbisogno di sostegno scolastico dell'alunno, frequentante un corso di 36 ore settimanali, cui sono state assegnate soltanto 18 ore di insegnamento di sostegno. Il PEI indicava espressamente che tale monte ore era inferiore a quello ideale per le esigenze dell'alunno e rilevava la necessità di un supporto costante del docente per la pianificazione delle attività, l'organizzazione del materiale e il mantenimento dell'attenzione. Anche la verifica finale del PEI dell'anno precedente aveva raccomandato la copertura totale e indicato la necessità di almeno 30 ore settimanali per l'anno successivo. Il ricorso ha quindi dedotto l'illegittimità degli atti per contraddittorietà interna e difetto di motivazione, nonché l'erronea applicazione della normativa vigente, avendo l'amministrazione ritenuto esistente un limite massimo astratto alle ore di sostegno sulla base del decreto interministeriale n. 153/2023, fonte secondaria interpretata in modo non conforme ai principi affermati dalla Corte costituzionale e dal Consiglio di Stato. La censura ha inoltre investito, secondo la ricostruzione accolta dal giudice, la mancata attivazione della procedura per la richiesta di posti in deroga, ove necessaria per garantire un'adeguata o integrale copertura del fabbisogno individuale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il PEI 2025/2026 e l'atto di assegnazione delle ore di sostegno nei limiti dell'interesse dedotto. Il giudice ha ravvisato una contraddittorietà interna tra il fabbisogno emergente dagli atti dell'istituzione scolastica e le sole 18 ore assegnate: il PEI riconosceva la necessità di un supporto costante e qualificava il monte ore come inferiore a quello ideale, mentre la determinazione finale non risultava coerentemente motivata. È stata ritenuta palesemente infondata la motivazione basata sulla presunta esistenza, nella normativa vigente, di un limite astratto massimo alle ore di sostegno, desunto dal decreto interministeriale n. 153/2023. L'amministrazione deve riesercitare il potere tenendo conto del fabbisogno effettivo e riformulare la determinazione contenuta nel PEI entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 2.000 euro, oltre accessori, per spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza in relazione alla prassi amministrativa contestata.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, l. 104/1992
La certificazione della disabilità dell'alunno costituisce il presupposto per la tutela del diritto all'inclusione scolastica e per la determinazione individualizzata del sostegno.
Decreto Interministeriale n. 153/2023
Non può essere interpretato come fonte idonea a introdurre un limite astratto massimo alle ore di sostegno assegnabili, in contrasto con la valutazione concreta del fabbisogno dell'alunno.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata in camera di consiglio, sentite le parti.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Impone l'oscuramento dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela nella riproduzione e diffusione del provvedimento.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore base per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi.
Massime di principio
- La determinazione delle ore di sostegno per un alunno con disabilità deve essere fondata sul fabbisogno individuale concretamente accertato nel PEI e non può essere compressa mediante l'applicazione di un limite astratto massimo desunto da una fonte secondaria.
- È illegittimo un PEI che riconosca la necessità di un supporto costante o di un numero maggiore di ore e, senza motivazione coerente e verificabile, assegni un monte ore significativamente inferiore; tale contraddittorietà interna integra difetto di motivazione.
- Quando il fabbisogno educativo individuale non può essere soddisfatto con l'organico ordinario, l'amministrazione scolastica deve attivare la procedura per la richiesta di posti di sostegno in deroga, ove necessaria a garantire l'effettività del diritto all'inclusione scolastica.
- L'amministrazione scolastica deve riesercitare il potere dopo l'annullamento degli atti di determinazione del sostegno, rivalutando il fabbisogno effettivo dell'alunno e conformandosi alle risultanze individualizzate del PEI e del procedimento collegiale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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