Cassazione Penale, Sentenza n. 5885/2024 del 09/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato per il reato di truffa: aveva pubblicato un annuncio di vendita di un'autovettura, concordato con la persona offesa un prezzo di 21.000 euro, ottenuto il versamento di 16.000 euro come acconto sulla base di un impegno scritto a effettuare il passaggio di proprieta', ma successivamente aveva venduto il veicolo a terzi senza trasferire la proprieta'. In appello il ricorrente deduceva (1) vizio di motivazione sostenendo che mancassero artifizi e raggiri e che si fosse trattato di mera inadempienza civile; (2) vizio di motivazione in relazione alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, per presunte precarie condizioni economiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato: sussistono artifizi e raggiri, posto che l'imputato ha rilasciato una dichiarazione scritta per indurre l'affidamento della controparte e, dopo aver incassato 16.000 euro, ha venduto il veicolo a terzi. Il secondo motivo e' stato dichiarato inammissibile perche' la difesa in sede di appello aveva censurato solo l'entita' del risarcimento e l'onere della sospensione condizionale ma non aveva dedotto le presunte precarie condizioni economiche; inoltre il motivo e' risultato generico e non contraddetto dalla valutazione della Corte che aveva evidenziato l'attivita' lavorativa regolare dell'imputato. Il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate in euro 4.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
reato di truffa (codice penale)
La Corte ha interpretato che la condotta concretava gli elementi tipici della truffa: uso di artifizi e raggiri e induzione in errore della vittima con conseguente ingiusto profitto.
sospensione condizionale della pena (regole del codice penale)
La Corte ha ritenuto legittima la subordinazione del beneficio al risarcimento quando la condanna e la liquidazione del danno sono fondate; l'eccezione delle difficolta' economiche deve essere specificamente dedotta e provata per essere valutata.
Massime di principio
- La presenza di una dichiarazione scritta finalizzata a suscitare l'affidamento della controparte, seguita dall'incasso e dalla mancata consegna o trasferimento del bene, costituisce elemento idoneo a configurare la truffa, non una mera inadempienza contrattuale.
- Gli 'artifizi e raggiri' possono consistere anche in condotte di natura negoziale che artificiosamente creano affidamento nella vittima (es. impegni formali a trasferire proprieta'), se finalizzate a procurare un ingiusto profitto.
- In grado di legittimita' i motivi di ricorso che non siano stati dedotti o specificati nei precedenti gradi di giudizio possono essere dichiarati inammissibili; e' quindi essenziale sollevare e documentare tempestivamente le eccezioni rilevanti.
- La richiesta di non subordinare la sospensione condizionale della pena al risarcimento per presumibili difficolta' economiche richiede prove e deduzioni puntuali sulle condizioni patrimoniali e reddituali: mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
- La Corte valuta la gravita' della condotta anche rispetto al comportamento posteriore all'incasso (per esempio la vendita a terzi): il fatto di aver disposto del bene nonostante l'impegno verso l'acquirente e' indice di dolo.
- Nelle controversie con danni patrimoniali e parte civile costituita, la condanna al risarcimento e le spese puo' comportare conseguenze penalistiche accessorie (es. condizionalita' della sospensione), salvo prova contraria sulle condizioni economiche dell'imputato.
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