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Sentenza

Sentenza n. 1450/2026 - Napoli, Sezione 5

per l’esecuzione della sentenza n. 2684/2025 del 7 aprile 2025 del Tribunale di Napoli.

Giustizia amministrativa202506362

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 2684/2025, recante condanna del Ministero al pagamento di euro 1.000 mediante emissione della carta del docente, oltre alle spese di giudizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2684/2025 del 7 aprile 2025 del Tribunale di Napoli. La pronuncia aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento di euro 1.000 mediante emissione di un buono elettronico della carta del docente, oltre alle spese di giudizio. L'amministrazione non aveva dato esecuzione alla sentenza. Il ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire elementi ostativi all'accoglimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo accertata l'inottemperanza in assenza di elementi ostativi dedotti dall'amministrazione. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato al Ministero. Ha inoltre condannato l'amministrazione al pagamento di un'astreinte pari agli interessi legali sull'importo complessivamente dovuto in base al giudicato, in aggiunta agli interessi eventualmente già dovuti, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, fino all'adempimento spontaneo, anche tardivo, e con limite massimo pari al 10% dell'importo dovuto in base al giudicato. Il limite è stato ritenuto necessario per evitare che la penalità perda la funzione compulsoria e si trasformi in una sproporzionata compensazione economica. Le spese di giudizio sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 800 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    articolo 114, comma 4, lett. e)

    Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora, determinandola secondo criteri di non manifesta iniquità e in funzione dell'effettività della tutela.

  • art. 1 c.p.a.

    funzioni compulsiva e di garanzia del principio di effettività della tutela di cui all’art. 1 del c.p.a.

    La penalità di mora deve assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale e stimolare l'amministrazione all'adempimento del giudicato.

  • art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6

    art. 6 del D.M. 17 gennaio 2025, n. 6

    Individua la struttura amministrativa alla quale appartiene il soggetto nominato commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione non dimostri l'esecuzione del giudicato né adduca elementi ostativi, il giudice può ordinare l'adempimento entro un termine perentorio e predisporre, per l'ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, in aggiunta agli interessi già dovuti, quando tale misura sia funzionale a stimolare l'adempimento e a garantire l'effettività della tutela.
  • L'astreinte può decorrere dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione per adempiere e deve cessare con l'adempimento spontaneo, anche tardivo, del giudicato; la nomina del commissario ad acta non priva l'amministrazione del potere di provvedere, che resta esercitabile in concorrenza con quello commissariale.
  • La penalità di mora deve essere assoggettata a un limite massimo determinato dal giudice, necessario per evitare che perda la funzione compulsoria e si trasformi in un'ingiustificata locupletazione del privato; nel caso deciso, il limite è stato fissato al 10% dell'importo dovuto in base al giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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