Cassazione Penale, Sentenza n. 26528/2024 del 05/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione del diritto di difesa: il Questore di Brescia aveva emesso il 4/9/2023 un provvedimento (daspo) che vietava per 8 anni l'accesso a specifici impianti sportivi e imponeva l'obbligo di presentarsi, per 5 anni, presso l'Ufficio di polizia territorialmente competente all'inizio di ogni partita disputata dalla squadra di calcio del Cosenza, a seguito di disordini del 1/6/2023. Il G.I.P. convalidò tale provvedimento l'8/9/2023 affermando che non erano pervenute difese nelle 45 ore successive alla notifica. Il ricorrente ha invece depositato una memoria difensiva tramite p.e.c. il 6/9/2023 agli indirizzi dell'Ufficio G.I.P., memoria che non è stata considerata dal G.I.P.; perciò è stata denunciata la lesione del diritto al contraddittorio cartolare e del diritto di difesa.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto che la circostanza secondo cui non erano pervenute difese risultasse contraddetta dalla documentazione: il difensore aveva inviato tempestivamente una memoria via p.e.c. prima dell'ordinanza del 8/9/2023. Per la violazione del diritto al contraddittorio cartolare l'ordinanza di convalida è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Brescia per nuovo esame. È stata altresì disposta la sospensione dell'efficacia del provvedimento del Questore del 4/9/2023 limitatamente all'obbligo di presentazione. La Corte ha precisato che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 401/1989, la convalida giudiziale è prescritta relativamente all'obbligo di presentazione in quanto attinente alla libertà personale, mentre la previsione del comma 1 ha natura di misura interdittiva atipica di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.
Norme richiamate
legge n. 401 del 1989, art. 6, commi 1 e 2
La Corte interpreta che il comma 2 (art. 6) concerne la convalida giudiziale dell'obbligo di presentazione poiché attiene alla libertà personale; il comma 1 riguarda misure interdittive atipiche di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza (Questore) e non necessita della medesima convalida giudiziale
principio del diritto di difesa e del contraddittorio cartolare
La mancata considerazione di una memoria difensiva regolarmente inviata via p.e.c. integra violazione del diritto di difesa/contraddittorio; tale vizio processuale comporta l'annullamento dell'atto impugnato e il rinvio per nuovo esame
Massime di principio
- Se si contesta un daspo o analogo provvedimento che richiede convalida giudiziale, verificare e conservare le ricevute di invio p.e.c. e farle risultare nel fascicolo: l'omessa valutazione di memorie documentate può determinare l'annullamento del provvedimento
- L'obbligo di presentazione presso uffici di polizia (art.6 comma 2 legge 401/1989) incide sulla libertà personale e richiede attenzione specifica: il giudice deve valutare la convalida e il rispetto del contraddittorio
- Le misure interdittive previste al comma 1 dell'art. 6 (e simili) mantengono natura amministrativa/di pubblica sicurezza e sono di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza; la loro impugnazione resta comunque possibile ma con diverso profilo di sindacabilità
- La prova dell'effettivo esercizio del diritto di difesa (es. ricevute PEC, copie protocollate) è cruciale: in caso di contraddittorio cartolare censurabile, è possibile ottenere annullamento e sospensione dell'efficacia della misura
- In situazioni simili è opportuno chiedere espressamente, se l'atto limita la libertà personale, la sospensione cautelare dell'obbligo impugnato e il rinvio per nuovo esame in ragione di vizi procedurali nel contraddittorio
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