Sentenza n. 1594/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'OTTEMPERANZA della SENTENZA N. 1099-25 emessa dal Tribunale di Avellino, sezione lavoro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Avellino, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto delle ricorrenti alla carta elettronica per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, per complessivi 1.500 euro oltre interessi, e condannato l'Amministrazione al pagamento delle spese
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti creditrici)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno chiesto l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino, sezione lavoro, notificata con formula esecutiva al Ministero il 4 novembre 2025 e passata in giudicato. Il titolo riconosceva a una docente il beneficio della carta elettronica per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, per 1.000 euro oltre interessi, e all'altra per l'anno scolastico 2024/2025, per 500 euro oltre interessi, oltre alle spese di lite liquidate dal giudice ordinario. Dedotta la persistente mancata esecuzione, le ricorrenti hanno domandato che fosse dichiarato l'obbligo del Ministero di conformarsi al giudicato, con assegnazione di un termine per adempiere e nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha documentato il pagamento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile, perché depositato entro quindici giorni dalla notificazione all'Amministrazione, e ammissibile, essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi di pagamento nei confronti delle amministrazioni. Nel merito lo ha accolto: la sentenza del giudice ordinario era stata correttamente notificata ed era passata in giudicato, mentre il Ministero non aveva provato l'avvenuto adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notifica della sentenza del TAR. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale ministeriale indicata in sentenza, con facoltà di delega: a seguito di richiesta delle ricorrenti, il commissario dovrà provvedere al pagamento entro i successivi 60 giorni, curando anche gli stanziamenti e le fasi contabili necessarie. L'esaurimento dei fondi o l'indisponibilità di cassa non costituiscono impedimento all'esecuzione; il commissario dovrà riferire al TAR e non riceverà compenso. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 700 euro oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.
il ricorso è ricevibile, atteso che è stato depositato presso la Segreteria di questo T.A.R. entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica all’Amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.
Il TAR considera rispettato il termine perentorio di deposito di quindici giorni dalla notificazione all'Amministrazione e, per tale ragione, dichiara il ricorso ricevibile.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
è ammissibile, in quanto è ampiamente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, in forza del quale “le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.
L'azione di ottemperanza per l'esecuzione di un titolo di pagamento nei confronti dell'Amministrazione è ammissibile dopo la scadenza del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Con l’odierno ricorso, notificato il 22/05/2026 e depositato il 26/05/2026, la sig. Musto Daniela e la sig. Gambardella Antonella hanno adito questo Tribunale per chiedere l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Giudice ordinario ha così disposto: “a) Dichiara la contumacia del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del l.r.p.t.; b) dichiara il diritto di MUSTO DANIELA ad usufruire del beneficio della carta elettronica previsto e disciplinato dall’art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, e per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione alla relativa attivazione con l’importo di € 1.000,00, oltre interessi; c) dichiara il diritto di GAMBARDELLA ANTONELLA ad usufruire del beneficio della carta elettronica previsto e disciplinato dall’art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 per l’a.s. 2024/2025, e per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione alla relativa attivazione con l’importo di € 500,00, oltre interessi; d) condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 49,00 per spese € 1.150,00, per compensi oltre IVA e CPA ed oltre le spese forfettarie come per legge, con attribuzione ai difensori istanti per dichiarato anticipo.”.
Il TAR assume come contenuto vincolante del giudicato il riconoscimento del diritto delle docenti alla carta elettronica per gli anni scolastici indicati e l'obbligo ministeriale di attivare il beneficio per i rispettivi importi, oltre interessi.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza diretto a ottenere l'esecuzione di un titolo giurisdizionale di pagamento nei confronti di un'amministrazione è ammissibile solo una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
- Nel giudizio di ottemperanza, una volta accertati la notificazione e il passaggio in giudicato del titolo, spetta all'Amministrazione dimostrare l'avvenuto adempimento; se tale prova manca, il giudice può dichiarare l'obbligo di eseguire integralmente il titolo e assegnare un termine per provvedere.
- In caso di ulteriore inottemperanza, il commissario ad acta può essere incaricato di compiere tutte le operazioni contabili e amministrative necessarie al pagamento, inclusi gli stanziamenti e il reperimento delle somme; l'esaurimento dei fondi di bilancio o l'indisponibilità di cassa non giustificano la mancata esecuzione del giudicato.
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