Sentenza n. 209/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'ottemperanza dell'ordinanza n. 7699/2023 (come successivamente corretta con ordinanza n.7700/2024 di correzione errore materiale), del Tribunale di Catanzaro –Sezione Seconda giudizio n.4220/2019 r.g.a.c.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ottemperanza all’ordinanza n. 7699/2023 del Tribunale di Catanzaro, successivamente corretta con ordinanza n. 7700/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore procedente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto un ricorso per l’ottemperanza dell’ordinanza n. 7699/2023 del Tribunale di Catanzaro, Sezione Seconda, resa nel giudizio n. 4220/2019 e successivamente corretta per errore materiale. Nel corso del giudizio di ottemperanza, con memoria depositata il 22 dicembre 2025, il ricorrente ha riferito che il Ministero della giustizia aveva provveduto al pagamento dovuto in esecuzione del titolo giudiziale. Il pagamento è stato ritenuto integralmente satisfattivo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo pienamente soddisfatta la pretesa del ricorrente per effetto del pagamento eseguito dall’amministrazione nelle more del giudizio. Il Collegio ha tuttavia posto le spese di lite a carico del Ministero della giustizia secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l’amministrazione ha adempiuto soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Le spese sono state liquidate in € 1.286,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base normativa del ricorso per l’ottemperanza del titolo giudiziale.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere, determinata dall’integrale soddisfazione della pretesa nelle more del giudizio, non esclude la decisione sulle spese, da regolare secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione adempie integralmente al titolo giudiziale nelle more del giudizio di ottemperanza, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata.
- La cessazione della materia del contendere non impedisce al giudice di regolare le spese processuali, che devono essere poste a carico della parte virtualmente soccombente sulla base dell’esito sostanziale della controversia.
- L’amministrazione che adempie al titolo giudiziale soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza può essere condannata alle spese del giudizio, anche se l’adempimento sopravvenuto rende non più necessaria una pronuncia di merito sull’esecuzione.
Come è indicizzato
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