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Sentenza

Sentenza n. 209/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'ottemperanza dell'ordinanza n. 7699/2023 (come successivamente corretta con ordinanza n.7700/2024 di correzione errore materiale), del Tribunale di Catanzaro –Sezione Seconda giudizio n.4220/2019 r.g.a.c.;

Giustizia amministrativa202500098

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata ottemperanza all’ordinanza n. 7699/2023 del Tribunale di Catanzaro, successivamente corretta con ordinanza n. 7700/2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditore procedente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto un ricorso per l’ottemperanza dell’ordinanza n. 7699/2023 del Tribunale di Catanzaro, Sezione Seconda, resa nel giudizio n. 4220/2019 e successivamente corretta per errore materiale. Nel corso del giudizio di ottemperanza, con memoria depositata il 22 dicembre 2025, il ricorrente ha riferito che il Ministero della giustizia aveva provveduto al pagamento dovuto in esecuzione del titolo giudiziale. Il pagamento è stato ritenuto integralmente satisfattivo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo pienamente soddisfatta la pretesa del ricorrente per effetto del pagamento eseguito dall’amministrazione nelle more del giudizio. Il Collegio ha tuttavia posto le spese di lite a carico del Ministero della giustizia secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l’amministrazione ha adempiuto soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Le spese sono state liquidate in € 1.286,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base normativa del ricorso per l’ottemperanza del titolo giudiziale.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere, determinata dall’integrale soddisfazione della pretesa nelle more del giudizio, non esclude la decisione sulle spese, da regolare secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione adempie integralmente al titolo giudiziale nelle more del giudizio di ottemperanza, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata.
  • La cessazione della materia del contendere non impedisce al giudice di regolare le spese processuali, che devono essere poste a carico della parte virtualmente soccombente sulla base dell’esito sostanziale della controversia.
  • L’amministrazione che adempie al titolo giudiziale soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza può essere condannata alle spese del giudizio, anche se l’adempimento sopravvenuto rende non più necessaria una pronuncia di merito sull’esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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