Ordinanza n. 1108/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 91059 del 05.12.20205, a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso di abilitazione su classe di concorso; - nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania ai fini dell'abilitazione all'insegnamento in una classe di concorso
Esito
Favorevole al ricorrente (docente abilitando)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che ha concluso negativamente il procedimento di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania. Il diniego era fondato sulla mancata produzione dell'attestazione dell'autorità rumena, denominata “Adeverinta”, contenente l'indicazione della disciplina insegnabile e della fascia di età degli alunni, nonché sulla mancata indicazione dei programmi completi. Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del diniego, evidenziando di avere trasmesso integrazioni documentali in riscontro al preavviso di rigetto e di avere richiesto la documentazione all'autorità rumena. Il TAR ha rilevato, in sede cautelare, la possibile incompatibilità della motivazione con i criteri stabiliti dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, poiché il Ministero non avrebbe dimostrato di avere effettuato una concreta comparazione tra il percorso professionale svolto nello Stato estero e quello sotteso al titolo abilitante nazionale. È stata inoltre considerata la tardività della richiesta di integrazione documentale, comunicata diversi mesi dopo la presentazione dell'istanza, in possibile contrasto con i termini previsti dalla direttiva 2005/36/CE.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del diniego ministeriale. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto prima facie fondate le censure, rilevando che il diniego sembrava basarsi esclusivamente sull'assenza di specifici documenti senza fornire evidenza di una concreta comparazione tra la formazione professionale acquisita in Romania e il percorso abilitante italiano, anche considerando le integrazioni documentali prodotte dal ricorrente. Il Collegio ha inoltre valorizzato il fatto che la richiesta ministeriale di integrazione fosse stata comunicata a distanza di diversi mesi dalla presentazione dell'istanza e oltre i termini previsti dalla direttiva 2005/36/CE. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto apprezzabile il pregiudizio derivante dal diniego, potenzialmente incidente sull'incarico lavorativo in essere, risolutivamente condizionato al mancato riconoscimento del titolo abilitante. È stata fissata l'udienza pubblica per la trattazione del merito e sono state compensate le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha accolto la domanda cautelare ritenendo sussistenti, in via sommaria, il fumus boni iuris e il periculum in mora.
direttiva 2005/36/CE
I termini previsti dalla direttiva rilevano ai fini della tempestività della richiesta ministeriale di integrazione documentale nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali.
sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 22 del 29 dicembre 2022
Impone, secondo quanto richiamato dal TAR, una concreta comparazione tra il percorso professionale seguito nello Stato estero e quello sotteso al titolo abilitante nazionale, prima di negare il riconoscimento.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di una formazione professionale conseguita in un altro Stato membro, l'amministrazione non può fondare il diniego sulla mera mancanza di uno specifico documento senza effettuare una concreta comparazione tra il percorso professionale estero documentato e quello richiesto per il titolo abilitante nazionale.
- La valutazione comparativa deve tenere conto anche delle integrazioni documentali presentate dall'interessato in riscontro al preavviso di rigetto; il diniego che le ignori o non ne espliciti la valutazione presenta, in sede cautelare, un possibile deficit di legittimità.
- La richiesta di integrazione documentale nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali deve essere formulata nel rispetto dei termini applicabili derivanti dalla direttiva 2005/36/CE; una richiesta comunicata diversi mesi dopo la presentazione dell'istanza può incidere sulla legittimità del successivo diniego.
- Ai fini della tutela cautelare, il rischio che il diniego di riconoscimento determini la risoluzione di un incarico lavorativo costituisce un pregiudizio potenzialmente grave e attuale, idoneo a integrare il periculum in mora.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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