Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 661/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 441/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600783

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. I, che aveva accolto la domanda cautelare contro la deliberazione del Commissario straordinario U.I.T.S. n. 80 del 5 dicembre 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (dirigenti sportivi)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Unione Italiana Tiro a Segno ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Lazio che aveva accolto la domanda cautelare proposta da alcuni soggetti individuali. La controversia riguarda la deliberazione del Commissario straordinario U.I.T.S. n. 80 del 5 dicembre 2025, con cui sono state integralmente annullate le operazioni elettorali del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale U.I.T.S. per la Lombardia ed è stato disposto il commissariamento del Comitato, con nomina di un commissario straordinario. In sede cautelare sono state esaminate l'ammissibilità del ricorso collettivo, l'esistenza di un eventuale conflitto di interessi tra i ricorrenti di primo grado, la giurisdizione del giudice amministrativo, la prima apparenza di fondatezza delle censure contro l'annullamento delle operazioni elettorali e il commissariamento, nonché la sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo, all'esito della sommaria delibazione propria della fase cautelare, che non sussistessero i presupposti per riformare l'ordinanza del TAR. Ha escluso la presenza di un conflitto di interessi tra i ricorrenti di primo grado rispetto alla domanda di annullamento della deliberazione, reputando pertanto ammissibile il ricorso collettivo. Ha inoltre affermato che la cognizione sulla legittimità della deliberazione impugnata appartiene al giudice amministrativo. Quanto al fumus, ha ritenuto che gli elementi di fatto posti a fondamento dell'atto, da approfondire nel giudizio di merito, non apparissero prima facie idonei a giustificare l'annullamento delle operazioni elettorali e il conseguente commissariamento. Ha infine considerato generiche le esigenze cautelari dedotte nell'appello, riferite al pregiudizio grave e irreparabile. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, il giudice amministrativo deve verificare, con la sommaria delibazione propria della fase cautelare, la sussistenza dei presupposti per riformare l'ordinanza impugnata, senza anticipare l'accertamento pieno riservato al merito.
  • Il ricorso collettivo è ammissibile quando non sia ravvisabile un conflitto di interessi tra i ricorrenti rispetto alla domanda di annullamento del medesimo atto amministrativo.
  • La legittimità di un provvedimento adottato da un ente sportivo nell'esercizio di poteri amministrativi appartiene alla cognizione del giudice amministrativo.
  • In sede cautelare, elementi di fatto non prima facie idonei a giustificare l'annullamento di operazioni elettorali e il commissariamento dell'ente non consentono di riformare una misura cautelare favorevole, ferma la necessità di approfondimento nel giudizio di merito.
  • Le esigenze cautelari devono essere specificamente rappresentate e provate; una deduzione generica del pregiudizio grave e irreparabile non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieGiustizia sportiva e giurisdizioneAppelloTutela cautelare
RamiSportProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.