Corte di giustizia, Sentenza C-315/23
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 6 marzo 2025. — Commissione europea contro Repubblica di Croazia. — Inadempimento di uno Stato – Articolo 260, paragrafo 2, TFUE – Trattamento dei rifiuti – Direttiva 2008/98/CE – Granulati di pietra depositati in discarica nel sito di Biljane Donje (Croazia) – Articolo 5, paragrafo 1 – Nozione di “sottoprodotto” – Articolo 13 – Obbligo degli Stati membri di garantire la protezione della salute umana e dell’ambiente – Articolo 15, paragrafo1 – Obbligo di far trattare i rifiuti da parte del loro detentore o di altri soggetti designati – Sentenza della Corte che accerta un inadempimento – Mancata esecuzione – Sanzioni pecuniarie – Somma forfettaria – Penalità. — Causa C-315/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso della Commissione ex articolo 260, paragrafo 2, TFUE contro la Croazia per mancata esecuzione della sentenza sulla discarica di Biljane Donje. Ha ritenuto che, alla data di riferimento del 23 novembre 2021, persistessero le violazioni degli articoli 5, 13 e 15 della direttiva 2008/98/CE. Ha quindi condannato la Croazia al pagamento di una somma forfettaria di EUR 1.000.000 e di una penalità giornaliera di EUR 6.500 fino alla piena esecuzione della precedente sentenza.
Inadempimento della Repubblica di Croazia per mancata esecuzione della sentenza sulla discarica di Biljane Donje e irrogazione di sanzioni pecuniarie ex articolo 260, paragrafo 2, TFUE
La questione giuridica
Se la Repubblica di Croazia avesse adottato tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza del 2 maggio 2019, Commissione/Croazia (Discarica di Biljane Donje), in relazione: 1) alla qualificazione dei granulati di pietra come rifiuti e non sottoprodotti ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE; 2) all’obbligo di garantire una gestione dei rifiuti conforme alla tutela della salute umana e dell’ambiente ai sensi dell’articolo 13; 3) all’obbligo di far trattare i rifiuti dal detentore o da soggetti designati ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1; e, in caso negativo, se fossero dovute una somma forfettaria e una penalità giornaliera.
Principio di diritto
Quando uno Stato membro, dopo una sentenza di condanna ex articolo 258 TFUE, non adotta entro la data di riferimento tutte le misure necessarie per conformarsi alla sentenza, persiste l’inadempimento ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la Repubblica di Croazia avesse ancora trattato le scorie depositate a Biljane Donje come potenzialmente riutilizzabili, senza averle definitivamente qualificate come rifiuti da gestire come tali, e che non avesse ancora assicurato una gestione conforme agli articoli 13 e 15 della direttiva 2008/98/CE; perciò l’ha condannata a versare una somma forfettaria di EUR 1.000.000 e una penalità di EUR 6.500 al giorno fino all’esecuzione integrale della precedente sentenza.
Norme richiamate
- Articolo 260, paragrafi 1 e 2, TFUE
- Direttiva 2008/98/CE
- Articolo 1 della direttiva 2008/98/CE
- Articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE
- Articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE
- Articolo 13 della direttiva 2008/98/CE
- Articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE
- Regolamento di procedura della Corte, articolo 138, paragrafo 1
- Comunicazione della Commissione 2023/C 2/01 sulle sanzioni pecuniarie nei procedimenti d’infrazione
Inadempimento della Repubblica di Croazia per la discarica di Biljane Donje
La Corte, in un ricorso ex articolo 260, paragrafo 2, TFUE, ha esaminato la mancata esecuzione della sentenza del 2 maggio 2019, Commissione/Croazia (C‑250/18), relativa ai granulati di pietra depositati nel sito di Biljane Donje. La controversia riguarda la corretta qualificazione giuridica di tali materiali ai sensi della direttiva 2008/98/CE e le misure necessarie per la bonifica della discarica.
Fatti e procedimento
La Commissione aveva già ottenuto nel 2019 una sentenza che accertava la violazione, da parte della Croazia, degli articoli 5, paragrafo 1, 13 e 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE. Dopo la sentenza, la Commissione ha chiesto alla Croazia di indicare le misure di esecuzione; ritenendo insufficienti le risposte e i successivi sviluppi, ha inviato una lettera di diffida il 23 settembre 2021, fissando come termine il 23 novembre 2021.
La Croazia ha sostenuto di aver avviato analisi tecniche per verificare se le scorie potessero essere riutilizzate come materiali da costruzione e, solo in subordine, di aver predisposto la bonifica secondo la normativa nazionale sui rifiuti. La Commissione ha ritenuto che tali iniziative non dimostrassero l’effettiva esecuzione della sentenza e ha proposto il presente ricorso.
Normativa rilevante
La Corte richiama la direttiva 2008/98/CE, in particolare:
- articolo 1, sull’oggetto della direttiva;
- articolo 3, punto 1, sulla nozione di rifiuto;
- articolo 5, paragrafo 1, sui sottoprodotti;
- articolo 13, sulla protezione della salute umana e dell’ambiente;
- articolo 15, paragrafo 1, sulla responsabilità della gestione dei rifiuti. Richiama inoltre l’articolo 260, paragrafi 1 e 2, TFUE e la comunicazione della Commissione 2023/C 2/01 sulle sanzioni pecuniarie.
Data di riferimento per la valutazione dell’inadempimento
La Corte ribadisce che, nei procedimenti ex articolo 260, paragrafo 2, TFUE, la data di riferimento per valutare l’esistenza dell’inadempimento è la scadenza del termine fissato nella lettera di diffida. Nel caso di specie, tale data è il 23 novembre 2021.
Esame della prima censura: articolo 5, paragrafo 1, direttiva 2008/98/CE
La Corte osserva che, alla data di riferimento, la Croazia non aveva ancora constatato che i materiali depositati erano rifiuti da trattare come tali. Al contrario, continuava a considerare la possibilità di un loro ulteriore utilizzo, in attesa di una perizia tecnica, e subordinava l’esecuzione della sentenza a tale esito.
La Corte rileva che ciò è incompatibile con il dispositivo della sentenza del 2019, la quale aveva già accertato che i materiali non potevano essere qualificati come sottoprodotti, poiché il loro ulteriore utilizzo era incerto. Gli argomenti fondati sul diritto interno croato e sulla gerarchia dei rifiuti non sono accolti, perché uno Stato membro non può invocare il proprio ordinamento interno per giustificare la mancata esecuzione di una sentenza della Corte.
Esame della seconda censura: articolo 13 della direttiva 2008/98/CE
La Corte constata che, alla data di riferimento, i materiali erano ancora depositati nella discarica e la bonifica non era iniziata. Le misure successive, incluse le perizie e le decisioni amministrative adottate dopo il 23 novembre 2021, sono irrilevanti per valutare la persistenza dell’inadempimento.
La Corte respinge anche l’argomento della Croazia secondo cui le attività svolte avrebbero perseguito la tutela della salute e dell’ambiente: tale giustificazione non esclude, ma conferma, la necessità di un intervento effettivo e tempestivo, che nel caso concreto è mancato per un lungo periodo.
Esame della terza censura: articolo 15, paragrafo 1, direttiva 2008/98/CE
La Corte ritiene che la situazione di fatto censurata nella precedente sentenza - ossia il mancato trattamento dei rifiuti da parte del detentore o di soggetti designati - sia persistita fino al 23 novembre 2021. Anche qui, i richiami della Croazia alla normativa nazionale e alle misure preparatorie non bastano, poiché il procedimento ex articolo 260 TFUE serve proprio a imporre l’esecuzione integrale della precedente sentenza.
Accertamento dell’inadempimento
La Corte dichiara quindi che la Repubblica di Croazia, non avendo adottato tutte le misure che l’esecuzione della sentenza del 2 maggio 2019 comportava, è venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 260, paragrafo 1, TFUE.
Sanzioni pecuniarie
La Corte ritiene necessario imporre sia una somma forfettaria sia una penalità, considerato che l’inadempimento è durato a lungo e persisteva al momento dell’esame dei fatti.
Nel determinare la somma forfettaria, la Corte valuta:
- la gravità elevata dell’infrazione, perché riguarda obblighi fondamentali della direttiva 2008/98/CE e la tutela dell’ambiente e della salute;
- la lunga durata dell’inadempimento, protrattosi per quasi sei anni dalla sentenza del 2019;
- la capacità finanziaria della Croazia, considerando il PIL ma non il criterio demografico della comunicazione del 2023.
Sulla base di tali elementi, la Corte fissa la somma forfettaria in EUR 1.000.000.
Quanto alla penalità, la Corte osserva che essa è giustificata perché l’inadempimento persisteva al momento dell’esame dei fatti. Tenuto conto della gravità, della durata e della capacità finanziaria dello Stato membro, nonché del fatto che il completamento della bonifica non era previsto prima dell’agosto 2025, la Corte fissa una penalità di EUR 6.500 per ogni giorno di ritardo fino alla completa esecuzione della sentenza del 2019.
Dispositivo
La Repubblica di Croazia è condannata:
- a riconoscere la mancata esecuzione della sentenza Commissione/Croazia;
- a versare una somma forfettaria di EUR 1.000.000;
- a versare una penalità giornaliera di EUR 6.500 fino all’esecuzione integrale della sentenza del 2 maggio 2019;
- a sopportare le spese.
Principi affermati
La decisione conferma che, nei ricorsi ex articolo 260 TFUE, la mancata adozione entro la data di riferimento delle misure necessarie a conformarsi alla precedente sentenza integra un inadempimento persistente. Conferma inoltre che la Corte può cumulare somma forfettaria e penalità quando ciò sia necessario a garantire l’effettività del diritto dell’Unione, specie in presenza di una protratta inerzia in materia ambientale.
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