Corte di giustizia, Sentenza C-365/22
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 17 maggio 2023. — IT contro État belge. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Belgio). — Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Regime del margine – Articolo 311 – Nozione di “beni d’occasione” – Veicoli fuori uso venduti per pezzi di ricambio. — Causa C-365/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che il regime del margine IVA può applicarsi anche alla rivendita di autoveicoli definitivamente fuori uso destinati alla vendita per pezzi di ricambio, purché il veicolo contenga ancora parti riutilizzabili e resti nel ciclo economico tramite quel riutilizzo. Non è decisivo che il rivenditore non abbia smontato i pezzi prima della vendita. Il giudice nazionale deve verificare, in base a elementi oggettivi, la reale destinazione del veicolo e la presenza di componenti idonei al reimpiego.
IVA: qualificazione come "beni d’occasione" di autoveicoli definitivamente fuori uso venduti "per pezzi di ricambio" ai fini del regime del margine
La questione giuridica
Se l’articolo 311, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che autoveicoli definitivamente fuori uso, acquistati da un rivenditore da soggetti di cui all’articolo 314 e destinati a essere venduti "per pezzi di ricambio" senza smontaggio dei pezzi, costituiscono "beni d’occasione" e possono quindi rientrare nel regime del margine IVA.
Principio di diritto
L’articolo 311, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2006/112/CE dev’essere interpretato nel senso che gli autoveicoli definitivamente fuori uso, acquistati da un soggetto passivo-rivenditore da persone rientranti nell’articolo 314 e rivenduti "per pezzi di ricambio" senza averne smontato i pezzi, sono "beni d’occasione" se contengono ancora componenti suscettibili di riutilizzo nello stato originario o previa riparazione e se, alla luce di circostanze oggettive, il veicolo resta nel proprio ciclo economico grazie a tale riutilizzo; in tal caso può applicarsi il regime del margine.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 311, paragrafo 1, punti 1 e 5, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 313, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 314, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 315, direttiva 2006/112/CE
Autoveicoli fuori uso venduti per pezzi di ricambio e regime del margine IVA
La Corte di giustizia, con sentenza dell’17 maggio 2023 nella causa C-365/22, è intervenuta su un rinvio pregiudiziale della Cour de cassation belga in materia di IVA e, in particolare, sull’ambito della nozione di "beni d’occasione" di cui all’articolo 311, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2006/112/CE. La controversia riguardava il diniego dell’amministrazione tributaria belga di applicare il regime del margine a vendite di veicoli fuori uso effettuate da un operatore del settore.
Fatti e procedimento principale
IT esercitava un’attività professionale di vendita di veicoli usati e rottami. Acquistava veicoli dismessi, totalmente sinistrati, da imprese assicurative e li rivendeva a terzi come rottami o "per pezzi di ricambio". A seguito di un controllo fiscale, l’amministrazione belga aveva escluso tali operazioni dal regime del margine, ritenendo che i veicoli in questione non potessero essere qualificati come beni d’occasione.
La cour d’appel de Liège aveva respinto il ricorso di IT, osservando che i veicoli venduti "per pezzi di ricambio" non sembravano più idonei a essere riutilizzati come tali e che, nel caso dei rottami, mancava comunque la possibilità di un reimpiego del bene nello stato originario o previa riparazione. Avverso tale decisione, IT ha proposto ricorso dinanzi alla Cour de cassation, che ha chiesto alla Corte di chiarire la corretta interpretazione dell’articolo 311, paragrafo 1, punto 1.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 311, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2006/112/CE, che definisce i "beni d’occasione" come beni mobili materiali suscettibili di reimpiego, nello stato originario o previa riparazione;
- l’articolo 311, paragrafo 1, punto 5, che definisce il "soggetto passivo-rivenditore";
- l’articolo 313, paragrafo 1, che impone agli Stati membri di applicare il regime speciale del margine alle cessioni di tali beni effettuate da soggetti passivi-rivenditori;
- l’articolo 314, che individua le categorie di soggetti da cui il bene deve essere stato acquistato perché il regime si applichi;
- l’articolo 315, che disciplina la base imponibile del margine.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se autoveicoli definitivamente fuori uso, acquistati da un rivenditore da soggetti di cui all’articolo 314 e destinati a essere venduti "per pezzi di ricambio" senza smontaggio, possano essere considerati "beni d’occasione" ai sensi dell’articolo 311, paragrafo 1, punto 1.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto la propria giurisprudenza, in particolare la sentenza Sjelle Autogenbrug (C-471/15), secondo cui la nozione di bene d’occasione riguarda beni mobili materiali suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione e la qualifica richiede che il bene abbia conservato le funzionalità che possedeva da nuovo.
La Corte sottolinea che, nel caso in esame, i veicoli acquistati da IT sono definitivamente fuori uso e non possono essere rivenduti per essere riutilizzati come tali o riparati. Perciò, ai fini della qualificazione, occorre guardare non al veicolo come unità destinata al reimpiego integrale, ma agli elementi che lo compongono e che possano ancora essere riutilizzati come pezzi di ricambio.
La differenza rispetto alla causa Sjelle Autogenbrug, in cui il rivenditore aveva smontato direttamente i pezzi per rivenderli, non impedisce l’applicazione del medesimo ragionamento: anche la rivendita del veicolo intero "per pezzi di ricambio" può rientrare nel regime del margine se il bene contiene parti ancora idonee al reimpiego. Tale interpretazione è coerente con la finalità del regime, che è evitare la doppia imposizione quando l’IVA a monte è già incorporata nel prezzo e non è detraibile né dal cedente originario né dal rivenditore.
Condizioni poste per il giudice nazionale
La Corte precisa che il giudice del rinvio dovrà verificare:
- se i veicoli contengono ancora parti costitutive che conservano le funzionalità originarie e che possono essere riutilizzate come tali o previa riparazione;
- se i veicoli non sono stati in realtà venduti per essere semplicemente distrutti o trasformati in altro oggetto;
- tutte le circostanze oggettive dell’operazione, come presentazione e stato dei veicoli, oggetto del contratto, prezzo di vendita, metodo di fatturazione e attività economica dell’acquirente.
La Corte richiama il carattere oggettivo delle nozioni della direttiva IVA e ribadisce che la semplice intenzione soggettiva dell’operatore non è di regola decisiva.
Decisione e principio affermato
La Corte risponde che gli autoveicoli definitivamente fuori uso, acquistati da un’impresa da soggetti rientranti nell’articolo 314 e destinati alla vendita "per pezzi di ricambio" senza smontaggio, costituiscono beni d’occasione ai sensi dell’articolo 311, paragrafo 1, punto 1, se contengono ancora pezzi riutilizzabili nello stato originario o previa riparazione e se risultano mantenuti nel loro ciclo economico proprio grazie a tale reimpiego.
Spese
Quanto alle spese, la Corte precisa che la causa, per le parti del procedimento principale, costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta provvedere sulle spese. Le spese sostenute dagli altri soggetti intervenuti non sono ripetibili.
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