Cassazione Civile, Ordinanza n. 04544/2025 del 20/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il tribunale aveva ritenuto inammissibile la domanda di insinuazione al passivo presentata da una banca perché la prima istanza, depositata in fase di verifica, conteneva errori nell’indicazione del foro, del fallimento destinatario e dei rapporti dedotti, con petitum e causa petendi incongruenti; la seconda domanda, correttiva, depositata successivamente, era stata qualificata come nuova e ultratardiva. La ricorrente, cessionaria del credito della banca, ha censurato il decreto deducendo violazione degli artt. 101, ultimo comma, l.fall. e 151, comma 2, c.p.c., sostenendo che l’errore della prima domanda era un mero errore materiale scusabile e facilmente rilevabile dal curatore, tale da imporre la rimessione in termini e quindi la valutazione della seconda domanda come emendazione della prima e non come nuova insinuazione tardiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato anzitutto la tempestività del ricorso per effetto della sospensione dei termini processuali disposta per l’emergenza sanitaria. Tuttavia, nel merito dell’ammissibilità del motivo, ha ritenuto che il tribunale si fosse attenuto ai principi in tema di rimessione in termini: questa richiede un fatto ostativo oggettivamente estraneo alla volontà della parte, non imputabile e non determinato dalla stessa, oltre alla immediata reazione della parte interessata. Nel caso concreto, il giudice di merito aveva motivato l’inammissibilità della domanda ultratardiva e l’inescusabilità dell’errore, attribuendolo a negligenza grave dell’istante; pertanto, nessuno spazio vi era per la rimessione in termini. La Corte ha quindi confermato la decisione impugnata e ha condannato la ricorrente alle spese in favore del fallimento, oltre agli ulteriori effetti fiscali previsti dal d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 93 l.fall.
La disciplina della domanda di insinuazione al passivo, nella fase di verifica, è stata letta dal tribunale come incompatibile con la sanatoria delle nullità ordinarie della citazione ex art. 164 c.p.c., producendo inammissibilità della domanda errata e necessità di riproposizione corretta entro i limiti temporali previsti.
art. 101 l.fall.
È stata invocata dalla ricorrente come norma di riferimento per la rimessione in termini rispetto alla domanda tardiva di ammissione al passivo; la Corte richiama la possibilità di applicazione dell’istituto anche ai termini esterni al giudizio, ma solo in presenza dei relativi presupposti.
art. 151, comma 2, c.p.c.
È stato richiamato congiuntamente all’art. 101 l.fall. come base della censura proposta contro il decreto impugnato.
art. 164 c.p.c.
È stato richiamato dal tribunale per escludere che le nullità ordinarie della citazione possano essere sanate nella fase sommaria di verifica del passivo, con effetto di inammissibilità.
art. 360, n. 3, c.p.c.
La ricorrente ha dedotto il vizio di violazione di legge contro il decreto del tribunale.
art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020
La sospensione dei termini processuali per l’emergenza sanitaria è stata considerata ai fini della tempestività del ricorso per cassazione.
art. 36, comma 1, d.l. n. 23/2020
Unitamente all’art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020, ha inciso sulla sospensione dei termini processuali rilevante per la tempestività dell’impugnazione.
art. 99, comma 12, l.fall.
È stato applicato quale termine di trenta giorni per proporre ricorso per cassazione avverso il decreto sullo stato passivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato come parametro dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
È indicata come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rimessione in termini può operare anche rispetto a termini esterni al processo, come quelli per la proposizione di una domanda tardiva di ammissione al passivo, ma solo se l’inosservanza del termine dipende da un fatto ostativo oggettivo, estraneo alla volontà della parte e non da una sua condotta imputabile.
- Per ottenere la rimessione in termini occorre verificare sia l’esistenza di un impedimento assoluto e non meramente difficoltoso, sia la tempestiva reazione della parte una volta cessato l’impedimento o emerso l’errore.
- Quando l’errore nella domanda di insinuazione al passivo deriva da negligenza grave della parte nell’individuazione del procedimento, del fallimento destinatario, del titolo e del credito fatto valere, il vizio non è scusabile e la domanda successiva resta ultratardiva e inammissibile.
- In sede di legittimità, la censura che invochi la violazione delle norme sulla rimessione in termini è inammissibile se mira sostanzialmente a rimettere in discussione la valutazione di merito circa l’imputabilità dell’errore e l’assenza dei presupposti per l’istituto.
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