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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31255/2021 del 03/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRAP per l'anno d'imposta 2007, inizialmente confermato in primo grado e poi annullato in appello dalla Commissione tributaria regionale. Il giudice d'appello aveva ritenuto tardivo l'accertamento, escludendo il raddoppio dei termini perché, a suo avviso, era necessario che la notizia di reato fosse stata effettivamente trasmessa dalla Guardia di finanza entro il termine ordinario di decadenza e che, nel caso concreto, tale comunicazione risultava inviata dalla Direzione provinciale solo il 3 ottobre 2013, oltre la scadenza del 31 dicembre 2012. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che, ai fini del raddoppio dei termini, non occorre l'effettiva presentazione della denuncia penale, essendo sufficiente la sussistenza dell'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p. per uno dei reati tributari previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000. La contribuente ha resistito con controricorso, chiedendo l'improcedibilità o l'inammissibilità del ricorso, o comunque il suo rigetto.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui, per gli accertamenti relativi ai periodi d'imposta soggetti alla disciplina previgente alle modifiche del d.lgs. n. 128 del 2015, il raddoppio dei termini previsto dagli artt. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 d.P.R. n. 633 del 1972 opera quando sussistano seri indizi di reato tali da far sorgere l'obbligo di denuncia penale, anche se la denuncia non sia poi effettivamente presentata o sia presentata tardivamente. La decisione impugnata è stata quindi cassata perché aveva erroneamente subordinato il raddoppio alla prova dell'effettiva trasmissione della notizia di reato da parte della Guardia di finanza entro il termine ordinario. La causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione di legge

    è il parametro del vizio dedotto nel ricorso per cassazione.

  • art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973

    nei testi applicabili ratione temporis, il termine di accertamento si raddoppia in presenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l'obbligo di denuncia penale, senza necessità di effettiva presentazione della denuncia.

  • art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972

    la disciplina del raddoppio dei termini per IVA è letta in modo conforme a quella dell'accertamento delle imposte dirette: basta l'obbligo di denuncia penale.

  • art. 331 c.p.p.

    rileva come fonte dell'obbligo di denuncia penale quando emergano fatti astrattamente riconducibili a reati tributari.

  • d.lgs. n. 74 del 2000

    individua i reati tributari che, se astrattamente configurabili, fanno sorgere l'obbligo di denuncia e quindi consentono il raddoppio dei termini.

  • d.l. n. 223 del 2006, art. 37, conv. in l. n. 248 del 2006

    ha modificato i termini di accertamento richiamati dalla Corte come base della disciplina del raddoppio.

  • l. n. 208 del 2015, art. 1, commi 130-132

    le modifiche introdotte non incidono sugli avvisi già notificati relativi a periodi d'imposta precedenti al 31 dicembre 2016, per effetto della disciplina transitoria.

  • d.lgs. n. 128 del 2015, art. 2

    la disposizione transitoria richiamata salva gli effetti degli avvisi di accertamento già notificati, manifestando un favor legislativo per il raddoppio dei termini nei limiti indicati dalla legge.

  • art. 53 Cost.

    richiamato come parametro costituzionale che sorregge la disciplina del raddoppio dei termini in materia tributaria.

  • art. 112 Cost.

    richiamato come parametro costituzionale a sostegno della soluzione interpretativa seguita dalla Corte.

Massime di principio

  • Nei periodi d'imposta soggetti alla disciplina previgente alle modifiche del 2015, il raddoppio dei termini di accertamento fiscale opera quando emergano seri indizi di reato tali da imporre la denuncia penale, anche se la denuncia non sia stata effettivamente presentata o sia stata presentata oltre il termine ordinario di decadenza.
  • Ai fini del raddoppio non è necessario che il giudice verifichi ex post l'effettiva sussistenza del reato, essendo sufficiente la sua astratta configurabilità al momento dei fatti.
  • L'errore del giudice di merito consiste nel subordinare il raddoppio alla prova della concreta e tempestiva trasmissione della notizia di reato, ove invece la legge e la giurisprudenza richiedono soltanto il sorgere dell'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p.
  • Le modifiche normative del 2015 non incidono sugli avvisi già notificati per annualità anteriori al 2016, in forza della disciplina transitoria che fa salvi gli effetti degli atti già emessi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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