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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24393/2023 del 10/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (sanzionato)

La controversia

La controversia nasce da un verbale di contestazione per omessa comunicazione dei dati del conducente ai sensi dell'art. 126-bis, comma 2, quarto periodo, cod. strada, emesso a seguito di un precedente accertamento di eccesso di velocità ex art. 142, comma 8, cod. strada. Il destinatario della sanzione aveva dedotto, tra l'altro, la mancata notifica del verbale presupposto. In primo grado l'opposizione era stata accolta per ragioni documentali; in appello la decisione veniva riformata ritenendo che il verbale presupposto fosse stato notificato alla moglie dell'interessato. Parallelamente, l'interessato aveva impugnato anche la cartella di pagamento relativa al verbale presupposto, ma in quell'atto aveva indicato per errore un numero di verbale diverso da quello reale; la sentenza favorevole resa in quel giudizio riportava a sua volta l'errore materiale. Successivamente, l'interessato proponeva revocazione per errore di fatto avverso la sentenza d'appello, sostenendo che: 1) dall'insieme degli atti emergeva in modo palese l'errore nel numero del verbale, poi corretto dal giudice di pace; 2) la sentenza resa nell'opposizione alla cartella esattoriale riguardava in realtà il medesimo verbale; 3) il giudice d'appello aveva quindi erroneamente ritenuto irrilevante tale precedente. In cassazione, con tre motivi, il ricorrente ha denunciato: la violazione dell'art. 50-bis c.p.c. per la composizione monocratica anziché collegiale del tribunale in revocazione; la violazione dell'art. 2909 c.c. e la contraddittorietà della motivazione per non avere riconosciuto l'efficacia del giudicato esterno formatosi nel giudizio di opposizione alla cartella; la liquidazione delle spese di lite in misura superiore allo scaglione corrispondente al valore della causa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo fondato il rilievo relativo alla violazione del giudicato esterno e all'errore di fatto emerso dagli atti, anche alla luce della sopravvenuta correzione materiale della sentenza richiamata. Ha dichiarato assorbiti il primo e il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata al Tribunale di Brescia in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 126-bis, comma 2, cod. strada

    costituisce la base della sanzione per l'omessa comunicazione dei dati del conducente a seguito di precedente accertamento stradale.

  • art. 142, comma 8, cod. strada

    costituisce la violazione presupposta, relativa all'eccesso di velocità.

  • art. 6, comma 8, d.lgs. 150/2011

    richiamato in relazione all'onere di deposito della documentazione nel giudizio di opposizione.

  • art. 50-bis c.p.c.

    invocato per sostenere che il giudizio di revocazione dovesse essere trattato dal tribunale in composizione collegiale.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato a sostegno dell'efficacia del giudicato esterno formatosi nel giudizio di opposizione alla cartella esattoriale.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    indica il rimedio della revocazione per errore di fatto, oggetto della controversia.

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocazione per errore di fatto, la sopravvenuta emersione documentale dell'errore può assumere rilievo decisivo anche se si accerta che l'errore non fu materialmente commesso dal giudice della sentenza revocanda, purché il giudice della revocazione abbia piena contezza dell'errore stesso.
  • L'istituto della revocazione non può essere applicato in modo formalistico fino a negare tutela quando dagli atti emerga con certezza l'esistenza dell'errore di fatto che ha inciso sulla decisione impugnata.
  • Il giudicato esterno, se ritualmente allegato e riferito al medesimo rapporto controverso, è suscettibile di incidere sulla decisione successiva e la sua erronea svalutazione integra vizio denunciabile in cassazione.
  • Quando il giudizio di legittimità accoglie un motivo decisivo, i motivi ulteriori restano assorbiti e la causa va rinviata al giudice di merito perché riesamini la controversia attenendosi al principio affermato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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