Cassazione Penale, Sentenza n. 14007/2022 del 12/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il rigetto della richiesta di revoca degli arresti domiciliari. Il ricorrente contestava la carenza di motivazione circa la persistenza delle esigenze cautelari: era in custodia cautelare da circa un anno e mezzo ed era stato autorizzato ad allontanarsi per lavoro nell'ultimo anno, circostanze che avrebbero richiesto una rivalutazione delle esigenze cautelari. Sosteneva inoltre che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione richiede la previsione di un'alta probabilità che si presenti un'occasione concreta per commettere nuovi reati.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivo manifestamente infondato e ha confermato l'ordinanza del Tribunale che aveva ritenuto sussistenti le esigenze cautelari. Motivazione: il pericolo di reiterazione è un giudizio prognostico fondato sui criteri dell'art. 133 cod. pen. e sulle concrete modalità del reato; non è necessario individuare immediate opportunità di reoffendere. Il Tribunale ha correttamente considerato la gravità concreta dei fatti (promotore/organizzatore di un'associazione per delinquere finalizzata a numerose truffe con danno rilevante) e i precedenti penali di Miraglia, elementi indicativi di persistenza della pericolosità. Inoltre la mera durata della misura e la puntualità nel rispetto delle prescrizioni (compresa l'autorizzazione al lavoro) non sono, di per sé, idonee a dimostrare l'attenuazione delle esigenze cautelari in assenza di ulteriori elementi concreti. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 416 c.p. (associazione per delinquere)
menzionato nell'imputazione unitamente agli artt. 640 e 612 c.p.
Il ruolo di promotore/organizzatore e l'associazione finalizzata a truffe numerose e gravi sono elementi rilevanti per valutare la gravità concreta del fatto e la professionalità del reato ai fini della pericolosità
art. 640 c.p. (truffa)
menzionato nell'imputazione
La gravità del danno e le modalità concrete della truffa contribuiscono alla valutazione della persistenza del pericolo di reiterazione
art. 612 c.p. (minaccia)
menzionato nell'imputazione
Fa parte del quadro fattuale che il giudice deve valutare nella prognosi di pericolosità
art. 274 cod. proc. pen., lett. c)
"l'ultimo periodo della lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen., così come modificato dalla legge n. 47 del 2015"
Non è ammissibile desumere il pericolo di reiterazione dalla sola gravità astratta del titolo di reato; occorre valutare le concrete modalità e circostanze del fatto e la personalità dell'imputato
art. 133 c.p.
richiamato come criterio per la prognosi
I criteri di cui all'art. 133 vanno utilizzati per formulare una previsione prognostica della pericolosità, tenendo conto della situazione esistenziale e socio-ambientale dell'imputato
art. 616 cod. proc. pen.
richiamato per la condanna alle spese e all'ammenda
Consente la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma a titolo di ammenda in caso di impugnazione inammissibile o manifestamente infondata
legge n. 47/2015
modifica dell'art. 274 c.p.p.
Ha precisato che non si può fondare la valutazione del pericolo di reiterazione sulla sola gravità astratta del titolo di reato, richiedendo valutazione delle concrete modalità
d.l. 28/10/2020, n.137, art. 23 comma 8 (conv. l.18/12/2020 n.176)
disposta la trattazione scritta del procedimento in Cassazione
Ha consentito la trattazione scritta del ricorso in Cassazione nell'ambito delle disposizioni emergenziali citate
Massime di principio
- La sussistenza dell'attualità del pericolo di reiterazione è un giudizio prognostico che va effettuato sulla base dei criteri dell'art. 133 c.p. e sulla concreta lettura delle modalità del reato; non è necessario provare la presenza di opportunità immediate di reoffendere
- La gravità astratta del titolo di reato non è di per sé sufficiente: il giudice deve valutare le modalità concrete del fatto, il ruolo dell'imputato e i precedenti per stabilire se la condotta sia occasionale o sintomo di un sistema di vita criminoso
- Il decorso del tempo e la puntuale osservanza delle prescrizioni (anche la concessione di autorizzazioni per lavoro) non determinano automaticamente la cessazione delle esigenze cautelari; è richiesto dimostrare elementi nuovi e concreti che attestino l'effettiva attenuazione della pericolosità
- Per impugnare con successo la persistenza di una misura cautelare occorre documentare cambiamenti significativi nella situazione personale, lavorativa o ambientale che rendano improbabile la reiterazione del reato
- Ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi opportuno valutare preventivamente la fondatezza del motivo prima di proporre impugnazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13942/2022 del 12/04/2022
- Sentenza penale · 12 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13944/2022 del 12/04/2022
- Sentenza penale · 12 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13945/2022 del 12/04/2022
- Sentenza penale · 12 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13946/2022 del 12/04/2022
- Sentenza penale · 12 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13947/2022 del 12/04/2022
- Sentenza penale · 12 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13948/2022 del 12/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →