Cassazione Penale, Sentenza n. 26714/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La vicenda riguarda un detenuto sottoposto a regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen., cui il Tribunale aveva revocato l’autorizzazione a effettuare videocolloqui con moglie e figlio. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione contro il provvedimento che aveva respinto il reclamo avverso tale revoca. Con il primo motivo ha denunciato violazione degli artt. 41-bis, comma 2-quater, lett. a) e b), 28, comma 2, e 18, comma 3, ord. pen., sostenendo che la motivazione del provvedimento si fondasse su fatti anteriori all’applicazione del regime speciale al detenuto, che i familiari non fossero indagati o imputati per il medesimo reato associativo, e che il giudice non avesse valutato in concreto l’effettività delle cautele predisposte per i videocolloqui; ha inoltre affermato che il fatto che la moglie non fosse sottoposta a 41-bis non poteva di per sé comprimere il diritto all’affettività e ai rapporti con il coniuge. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione, assumendo che il Tribunale non avesse esplicitato le ragioni del rigetto del reclamo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che il regime di cui all’art. 41-bis ord. pen. è finalizzato principalmente a prevenire contatti con l’organizzazione criminale di appartenenza e che, proprio per tutelare l’affettività, i colloqui con familiari possono essere ammessi, ma devono essere oggetto di un rigoroso bilanciamento con le esigenze di sicurezza. Nel caso concreto, ha ritenuto che il Tribunale avesse motivatamente operato tale bilanciamento, valorizzando la precedente violazione delle prescrizioni da parte del detenuto, che durante precedenti colloqui avrebbe addirittura commesso reati e aggirato divieti, circostanza considerata decisiva per ritenere recessivo, almeno in quella fase, il diritto all’affettività rispetto alle esigenze di sicurezza e tutela della prova. Non sono stati ravvisati né violazione di legge né vizio di motivazione. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 41-bis, comma 2-quater, lett. a), ord. pen.
Il regime speciale impone misure di elevata sicurezza interna ed esterna finalizzate principalmente a prevenire contatti con l’organizzazione criminale di appartenenza o di riferimento e altre interazioni pericolose.
art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), ord. pen.
Richiamato dal ricorrente come parametro del regime speciale, nel contesto della disciplina dei colloqui e delle limitazioni detentive.
art. 28, comma 2, ord. pen.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tutela dei rapporti familiari e dell’affettività del detenuto.
art. 18, comma 3, ord. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina dei colloqui e dei rapporti con i familiari.
art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354
Il diritto di coltivare l’affettività familiare mediante colloqui visivi, in presenza o a distanza, appartiene al nucleo essenziale dei diritti del detenuto, ma può essere bilanciato rigorosamente con le esigenze di sicurezza pubblica e di prevenzione dei contatti con il sodalizio criminoso.
Massime di principio
- Nel regime detentivo differenziato ex art. 41-bis ord. pen. la regola è la massima sicurezza e la prevenzione dei contatti con l’organizzazione criminale; ogni misura permissiva va letta alla luce di tale finalità.
- Il diritto all’affettività e ai rapporti familiari del detenuto non è escluso in linea di principio dal 41-bis e può essere esercitato anche mediante videocolloqui, ma il suo riconoscimento richiede un bilanciamento particolarmente rigoroso con le esigenze di sicurezza pubblica.
- Quando esistono elementi concreti e attuali che mostrano il rischio di strumentalizzazione del mezzo di comunicazione per mantenere contatti illeciti o commettere ulteriori reati, il giudice può legittimamente comprimere temporaneamente il diritto ai colloqui visivi.
- In sede di legittimità non è censurabile il provvedimento che abbia dato conto, in modo non illogico, delle ragioni della revoca o del diniego dell’autorizzazione ai colloqui, se il bilanciamento tra affettività e sicurezza risulta motivato.
- Per i colloqui con familiari non sottoposti al medesimo regime, la circostanza che il congiunto non sia detenuto in 41-bis non impedisce da sola la limitazione del colloquio, ove emergano concrete esigenze cautelari o di prevenzione dei contatti con il sodalizio criminale.
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