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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1574/2020 del 24/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

La controversia originava da un incendio sviluppatosi al piano seminterrato di un immobile di proprietà di tre fratelli e concesso in locazione a una società. Gli attori, tra cui una persona e una coppia che agiva anche in rappresentanza dei figli minori, avevano chiesto ai proprietari il risarcimento dei danni. Il Tribunale di Nola, con sentenza n. 110/2010, aveva rigettato le domande, ritenendo che la custodia dell'immobile fosse passata alla conduttrice e che l'incendio fosse divampato per la combustione di materiale elettrico depositato nei locali. In appello, la Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 1054/2017, depositata il 9 marzo 2017, accolse l'appello principale e quello incidentale dei componenti della coppia e condannò solidalmente i proprietari appellati al pagamento, rispettivamente, di Euro 14.924,67 e di Euro 5.826,29, oltre interessi; rigettò invece l'appello incidentale proposto per la figlia minore. I proprietari ricorsero per cassazione con due motivi. Con il primo denunciarono, ai sensi dell'art. 301 c.p.c., la nullità degli atti successivi e della sentenza d'appello per mancata interruzione del processo, poiché il loro unico difensore era deceduto il 1° aprile 2013, prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni. Con il secondo lamentarono violazione o falsa applicazione degli artt. 2051, 1588 e 2697 c.c., in relazione alla responsabilità per l'incendio e alla ripartizione dell'onere probatorio.

La decisione

La Corte ha ritenuto procedibile il ricorso, poiché i ricorrenti avevano depositato prima dell'adunanza l'asseverazione di conformità della copia cartacea del ricorso notificato telematicamente e dei relativi documenti di notifica. Ha accolto il primo motivo: la morte dell'unico difensore costituito determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se l'evento non è conosciuto dal giudice o dalle altre parti e senza necessità di dichiarazione o notificazione. Poiché l'udienza di precisazione delle conclusioni del 4 ottobre 2016 e la successiva sentenza d'appello erano intervenute dopo il decesso del difensore, gli atti compiuti e la sentenza erano nulli per violazione del contraddittorio. La relativa nullità può essere dedotta in cassazione dalla parte colpita dall'evento interruttivo, ma non rilevata d'ufficio né eccepita dalla controparte. Il secondo motivo, relativo agli artt. 2051, 1588 e 2697 c.c., è rimasto assorbito e non è stato esaminato nel merito. La sentenza è stata cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione. È stata esclusa la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 301 c.p.c.

    La morte (come la radiazione o la sospensione dall’albo) dell’unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito, determina automaticamente l’interruzione del processo, anche se il giudice e le altri parti non ne hanno avuto conoscenza (e senza, quindi, che occorra, perchè si perfezioni la fattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell’evento), con preclusione di ogni ulteriore attività processuale che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza.

    Il decesso dell'unico difensore della parte costituita produce automaticamente l'interruzione del processo, indipendentemente dalla conoscenza dell'evento da parte del giudice o delle altre parti e senza necessità di dichiararlo o notificarlo. Gli atti processuali successivi, compresa la sentenza, sono nulli.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    In caso di accoglimento del ricorso, non ricorrono i presupposti per porre a carico dei ricorrenti l'ulteriore contributo unificato previsto dalla disposizione.

Massime di principio

  • La morte dell'unico difensore a mezzo del quale una parte è costituita nel giudizio di merito determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne hanno conoscenza e senza che occorrano una dichiarazione o una notificazione dell'evento.
  • Dopo il verificarsi dell'interruzione, ogni ulteriore attività processuale è preclusa; gli atti successivi e la sentenza pronunciata in prosecuzione del processo sono nulli.
  • La nullità derivante dall'irrituale prosecuzione del processo dopo la morte dell'unico difensore può essere dedotta e provata in cassazione dalla parte colpita dall'evento interruttivo; non può essere rilevata d'ufficio né eccepita dalla controparte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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