Ordinanza n. 1935/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025, avente ad oggetto il “Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria - a.a. 2025-2026”; - dell'allegato n. 1 “Procedure per l'iscrizione al semestre filtro dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; - dell'allegato n. 2 “Modalità di svolgimento degli esami di profitto del semestre filtro” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; - dell'allegato “Syllabus Chimica e Propedeutica Biochimica” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; - dell'allegato “Syllabus_BIOLOGIA” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; - dell'allegato “Syllabus_fisica” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025, comprensivo di “errata corrige” del 24.06.2025; - del Decreto Ministeriale n. 557 del 04-08-2025 recante ad oggetto “Modifica della penalizzazione delle risposte errate negli esami del semestre aperto per i corsi di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria”, a mezzo del quale è stata apportata una modifica dell'articolo 6, comma 1, del D.M. 30 maggio 2025, n. 418; - del D.M. n. 754, del 20 ottobre 2025, recante “Misure di semplificazione procedurale di cui all'Allegato 2, del D.M. 30 maggio 2025, n. 418”; - del Decreto Ministeriale n. 431 del 20-06-2025 recante ad oggetto “Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026”; - dell'allegato al Decreto Ministeriale n. 431 del 20-06-2025 recante ad oggetto “Informativa sul trattamento dei dati personali (articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016); - del Decreto Ministeriale n. 447 dell'11 -7-2025, avente ad oggetto le “Modalità di fruizione dei benefici del diritto allo studio in relazione alla riforma di cui al D. Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025”; - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026”; - dell'allegato 1 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”; - dell'allegato 2 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all'estero”; - dell'allegato 3 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto “Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all'art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all'art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025”; - del Decreto ministeriale n. 599 del 07-08-2025, avente ad oggetto “Definizione modalità contenuti prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua inglese - a.a. 25/26 nonché dei posti disponibili per l'ammissione a tali corsi”; - del Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025, avente ad oggetto “Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e delle allegate tabelle; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2025/2026”; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria Studenti dei paesi non UE residenti all'estero a.a. 2025/2026”; - del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto: “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-CFU durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26”; - dell'allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”; - dell'allegato 2 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all'estero”; - dell'allegato 3 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto “Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all'art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all'art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025”; - dell'Avviso del 29 agosto 2025 avente ad oggetto la “Rettifica Tabella B posti UE e non UE Italia e posti extra UE”; - delle linee guida per gli esami del semestre aperto del 16 ottobre 2025; - degli Esiti delle prove del semestre aperto sostenute da parte ricorrente nei due appelli nazionali (primo appello 20 novembre 2025; secondo appello 10 dicembre 2025), nonché tutti gli atti presupposti e connessi: verbali delle commissioni di vigilanza e/o d'esame, moduli risposta, schede punteggio, criteri/parametri di correzione, tracciati informatici e ogni altro atto o determinazione che abbia inciso sull'attribuzione dei punteggi individuali, ove e in quanto lesivi; - della Nota informativa MUR dell'8 gennaio 2026 (vademecum/indicazioni operative post-graduatoria), per quanto occorra; - della Graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina Veterinaria, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 8 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - della Graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina Veterinaria, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 21 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - della Graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina Veterinaria, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 28 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - della Graduatoria nazionale nominativa dei corsi affini, pubblicata in data 28 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; -delle votazioni degli esami sostenuti in data 20 novembre 2025 e pubblicati sul portale Universitaly in data 3 dicembre 2025; delle votazioni degli esami sostenuti in data 10 dicembre 2025 e pubblicati sul portale Universitaly in data 23 dicembre 2025; di tutti i comportamenti e atti (mail, lettere formali etc.) inoltrati all'istante e censurati nel presente atto e del bando resistente e di tutta la documentazione universitaria e ministeriale in atti sulla peculiare situazione di parte ricorrente; - di ogni ulteriore graduatoria nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi e comunque rimessa in atti e da intendersi impugnata; - del Provvedimento/atto di mancato inserimento e/o di esclusione e comunque di diniego di ammissione opposto a parte ricorrente dalla graduatoria nazionale e, comunque, l'atto (anche a formazione informatica) che ha determinato la mancata ammissione di parte al secondo semestre del corso prescelto, come risultante dalla consultazione dell'area riservata Universitaly e dagli esiti individuali, ove e in quanto lesivo; - del Bando di ammissione ai CdL in Medicina Veterinaria delle Università in epigrafe; - della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova; - dei criteri di valutazione delle c.d. risposte a completamento adottati dall'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto le prove di ammissione; - dei verbali di correzione dei compiti; - dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto le prove di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula; - del D.M. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea; - dell'elenco delle sedi rimaste vacanti all'esito della prima assegnazione reso noto sul sito Universitaly in data 16 gennaio 2026; - del decreto ministeriale e di tutti gli atti sottesi e connessi o non conosciuti con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande; - del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale, ivi inclusi i provvedimenti di diniego/inerzia su eventuali istanze di accesso o rettifica e ogni atto comunque lesivo, ancorché non conosciuto e comunque depositato in atti e da intendersi impugnato anche se non specificatamente impugnati, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente e in parte qua e nella parte in cui occorrer possa; e per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: complesso degli atti ministeriali e universitari disciplinanti il semestre filtro, gli esami, la formazione della graduatoria nazionale e la mancata ammissione al secondo semestre del corso di laurea in Medicina Veterinaria
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il D.M. n. 418/2025 e gli atti successivi che hanno disciplinato l'iscrizione e lo svolgimento del semestre filtro, la valutazione degli esami, il recupero dei voti rifiutati, la formazione delle graduatorie nazionali, l'assegnazione dei posti e l'ammissione al secondo semestre dei corsi di area medica, contestando anche gli esiti individuali delle prove sostenute. Ha chiesto la sospensione cautelare degli atti, l'ammissione al corso di Medicina Veterinaria e, in subordine, il risarcimento del danno. Le censure riguardavano, tra l'altro, l'illegittimità del meccanismo introdotto dal D.M. n. 1115/2025 per l'inserimento in graduatoria degli studenti privi di tre sufficienze, la disciplina del recupero dei voti rifiutati al primo appello, la mancata assegnazione di posti asseritamente vacanti, la determinazione del contingente, la violazione dell'anonimato delle prove, il contrasto con il d.lgs. n. 71/2025 e la legge delega, la violazione dell'art. 11 delle preleggi e dei principi di imparzialità, ragionevolezza, affidamento, par condicio, legalità e buon andamento, nonché questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto dell'Unione europea.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris, riservando ogni più approfondita valutazione alla fase di merito. Ha ritenuto non manifestamente irragionevole il sistema introdotto dal D.M. n. 1115/2025, che consente l'inserimento in graduatoria anche a chi non abbia conseguito tre sufficienze, ma mantiene la priorità dei candidati conformi alle regole originarie e ordina gli altri per fasce in base al numero delle sufficienze e dei voti recuperati. La limitazione del recupero del voto rifiutato al primo appello al solo caso di esito negativo del secondo è stata ritenuta coerente con la natura degli esami di profitto e necessaria per tutelare affidamento e parità di trattamento. La censura sui posti vacanti è stata ritenuta carente d'interesse, non essendo stato dimostrato che il punteggio del ricorrente fosse sufficiente per ottenere una riassegnazione; il processo non può attribuire un'utilità non corrispondente al merito conseguito. Quanto al contingente, il TAR ha richiamato la prevalenza della capacità formativa degli Atenei rispetto al fabbisogno professionale. La doglianza sull'anonimato è stata ritenuta non assistita da una violazione non irrilevante, anche considerando la chiusura dei contenitori, la presenza degli studenti sorteggiati e la successiva rilevazione informatica dei compiti da parte del CINECA. Non è stata ravvisata incompatibilità con il d.lgs. n. 71/2025, poiché la disciplina impugnata consente l'inserimento in graduatoria e subordina l'immatricolazione al recupero dei crediti mancanti. Le questioni costituzionali ed eurounitarie sono state ritenute, in questa fase, non manifestamente fondate o generiche. Il TAR ha inoltre ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria nazionale mediante notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale del Ministero, entro venti giorni, con deposito della prova entro i successivi dieci giorni, a pena di improcedibilità. Ha posto a carico del ricorrente le spese della fase cautelare in favore del Ministero, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiede, per la concessione della tutela cautelare, la sussistenza dei presupposti cautelari; nel caso concreto il TAR ha escluso una prognosi favorevole delle censure.
art. 30, comma 2, c.p.a.
Richiamato dal ricorrente per chiedere la condanna in forma specifica all'ammissione al corso e, in subordine, il risarcimento.
d.lgs. n. 71/2025
La disciplina primaria subordina l'ammissione al secondo semestre al conseguimento dei CFU previsti e alla collocazione in posizione utile nella graduatoria nazionale; il TAR ha ritenuto tali principi rispettati dalla disciplina ministeriale.
art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025
Rimette alla disciplina ministeriale la regolazione della rinuncia alla votazione conseguita negli esami prima della formazione della graduatoria; il TAR ne ha desunto la legittimità della limitazione del recupero dei voti rifiutati.
art. 11 preleggi
La censura è stata ritenuta inconferente perché la disposizione riguarda gli atti normativi e non impedisce, nel caso concreto, la disciplina ministeriale sopravvenuta.
artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.
Consentono l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami quando la notificazione ordinaria a un elevato numero di controinteressati sia sommamente difficile, purché siano individuati i destinatari e siano rispettate le garanzie del contraddittorio.
art. 4 D.M. n. 1115/2025
Individua criteri uniformi per il pieno conseguimento dei crediti formativi mancanti, ritenuti dal TAR conformi alla disciplina primaria.
art. 8 D.M. n. 418/2025
Richiamato nella disciplina della graduatoria dei corsi affini e degli studenti interessati.
Massime di principio
- In una procedura selettiva modificata dopo lo svolgimento delle prove, l'amministrazione può introdurre meccanismi diretti a saturare i posti disponibili soltanto se il nuovo sistema bilancia tale obiettivo con la tutela dell'affidamento e della par condicio, preservando la posizione prioritaria di chi ha rispettato le regole originarie.
- Quando le prove di accesso costituiscono anche esami di profitto universitari, la disciplina può prevedere che il voto rifiutato al primo appello sia recuperabile soltanto in caso di esito negativo del secondo appello; consentire sempre la scelta del voto più alto attribuirebbe ai candidati che hanno rifiutato il primo voto un vantaggio non disponibile agli altri e lesivo della parità di trattamento.
- La contestazione della mancata assegnazione di posti vacanti richiede la dimostrazione della concreta utilità conseguibile dal ricorrente, compresa la sufficienza del punteggio per ottenere il posto; in mancanza di tale prova di resistenza, la censura è carente d'interesse.
- Il giudice amministrativo non può, attraverso l'annullamento o l'interpretazione degli atti della selezione, attribuire un bene della vita non spettante in base al merito concretamente dimostrato dal candidato, poiché il processo attua una situazione sostanziale preesistente e non può crearla ex novo.
- Nelle procedure concorsuali la violazione delle regole sull'anonimato produce effetto viziante soltanto quando sia non irrilevante e concretamente idonea a compromettere la segretezza o l'imparzialità della correzione; non basta una mera possibilità astratta di associazione tra candidato e prova, ove la procedura preveda cautele idonee a impedire alterazioni.
- La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata quando l'elevato numero dei controinteressati renda sommamente difficile la notificazione ordinaria, ma deve comunque indicare o rendere individuabili i destinatari e assicurare la conoscibilità effettiva del ricorso, degli eventuali motivi aggiunti e del provvedimento autorizzativo.
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