Sentenza del 01/03/2016 n. 1171 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Regolamento delle spese processuali-Compensazione totale o parziale - Accoglimento parziale della domanda
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la regolamentazione delle spese processuali in caso di accoglimento soltanto parziale della domanda. Il principio affermato è che la soccombenza reciproca, rilevante ai fini della compensazione totale o parziale delle spese, ricorre non solo quando siano proposte più domande e alcune siano accolte e altre rigettate, ma anche quando un’unica domanda, articolata in più capi, sia accolta solo in parte. La soccombenza reciproca può inoltre sussistere quando l’accoglimento sia meramente quantitativo, cioè limitato nell’importo rispetto a quanto richiesto.
La decisione
Il giudice può compensare, integralmente o parzialmente, le spese tra le parti quando entrambe risultano soccombenti, anche se la soccombenza deriva dall’accoglimento solo parziale o quantitativamente ridotto dell’unica domanda proposta. Dal testo non risultano indicati né le parti del giudizio né una specifica statuizione concreta sulle spese, ma viene enunciato il principio secondo cui l’accoglimento parziale giustifica la compensazione in applicazione della soccombenza reciproca e del principio di causalità.
Norme richiamate
Art. 92, comma 2, c.p.c.
Il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.
La norma consente la compensazione delle spese quando ricorre la soccombenza reciproca, anche in presenza di accoglimento parziale della domanda, secondo i limiti e le condizioni previste dalla disciplina applicabile.
Legge n. 263/2005
Richiamata quale fonte intervenuta sulla disciplina della compensazione delle spese processuali.
Legge n. 69/2009
Richiamata quale ulteriore intervento normativo sulla regolamentazione delle spese e sui presupposti della compensazione.
Cassazione civile, sentenza n. 19120/2009
Richiamata come precedente conforme sul concetto di soccombenza reciproca e sulla possibilità di compensare le spese in caso di accoglimento solo parziale.
Cassazione civile, ordinanza n. 134/2013
Richiamata come precedente conforme sull’applicazione della compensazione delle spese quando la domanda sia accolta solo in parte, anche sotto il profilo quantitativo.
Massime di principio
- L’accoglimento parziale di una domanda può determinare soccombenza reciproca, anche quando il giudizio riguarda un’unica domanda.
- La soccombenza reciproca può derivare sia dal rigetto di alcuni capi e dall’accoglimento di altri, sia dalla riduzione quantitativa della pretesa rispetto a quanto richiesto.
- La compensazione delle spese non è automatica: il giudice deve valutare concretamente il grado di soccombenza di ciascuna parte e il principio di causalità.
- In una situazione analoga, una parte che ottenga solo una frazione della pretesa non ha necessariamente diritto al rimborso integrale delle spese; il giudice può compensarle in tutto o in parte.
- L’esito sulle spese può quindi essere distinto dall’esito principale della controversia: una parte può risultare parzialmente vittoriosa sulla domanda, ma non ottenere la condanna integrale della controparte alle spese.
Testo integrale
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