Sentenza n. 6679/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso avverso il silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento di un titolo estero, dichiarato l’inadempimento e previsto la nomina di un commissario ad acta
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Nel giudizio di primo grado la ricorrente aveva impugnato il silenzio-inadempimento del Ministero sull’istanza del 9 novembre 2024 volta al riconoscimento di un titolo conseguito in Spagna il 30 luglio 2021. Il TAR aveva accolto il ricorso, dichiarato l’inadempimento dell’Amministrazione, ordinato di provvedere espressamente e previsto la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, con condanna del Ministero alle spese. Il Ministero ha appellato la sentenza deducendo che, prima dell’udienza di decisione del 12 gennaio 2026 e quindi prima della definizione del giudizio, aveva adottato un provvedimento espresso di rigetto dell’istanza, prot. n. 42172 del 18 settembre 2025, comunicato alla richiedente. Ha quindi sostenuto l’insussistenza dell’interesse alla decisione sul ricorso avverso il silenzio e l’erroneità della condanna alle spese.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza di primo grado. Il giudizio sul silenzio-inadempimento ha a oggetto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia dell’Amministrazione e la condanna a provvedere; tale condanna presuppone che l’inerzia perduri al momento della pronuncia. Poiché, prima della decisione, il Ministero aveva adottato un provvedimento espresso di rigetto dell’istanza, l’inerzia era venuta meno e il ricorso aveva perso il proprio interesse. La condizione dell’azione deve infatti sussistere fino al momento della decisione. Il ricorso di primo grado è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., anziché accolto. Sono state compensate le spese del giudizio di primo grado; nulla è stato disposto sulle spese d’appello, non essendosi costituita la parte appellata.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Il giudizio sul silenzio-inadempimento è disciplinato dagli artt. 117 e 31 c.p.a.; la condanna dell’Amministrazione a provvedere presuppone che, al momento della pronuncia, perduri l’inerzia.
La tutela contro il silenzio presuppone la persistente inerzia dell’Amministrazione fino alla decisione giudiziale. L’adozione di un provvedimento espresso nelle more elimina il presupposto della condanna a provvedere.
art. 31 c.p.a.
Il giudizio sul silenzio-inadempimento ha per oggetto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata dall’Amministrazione sull’istanza presentata.
La domanda contro il silenzio è finalizzata all’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e non può essere utilmente decisa quando l’Amministrazione abbia già provveduto con un atto espresso.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso era divenuto privo di interesse e ciò avrebbe dovuto dar luogo alla declaratoria di improcedibilità, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), del Codice del Processo Amministrativo.
L’adozione, nelle more del giudizio, di un provvedimento espresso che fa venir meno l’inerzia determina la sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la condanna dell’Amministrazione a provvedere è possibile solo se l’inerzia persiste al momento della pronuncia giudiziale.
- L’adozione di un provvedimento espresso in risposta all’istanza, intervenuta dopo la proposizione del ricorso ma prima della decisione, determina la sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità del ricorso contro il silenzio.
- La persistenza dell’interesse ad agire nel giudizio amministrativo costituisce una condizione dell’azione che deve sussistere fino al momento della decisione.
- Se il provvedimento espresso interviene prima della proposizione del ricorso contro il silenzio, si configura carenza originaria dell’interesse ad agire; se interviene nelle more del giudizio, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
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