Cassazione Penale, Sentenza n. 02545/2026 del 22/01/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza della Corte di assise d'appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dai Pubblici ministeri avverso l'assoluzione di Enrico Bennato e l'esclusione dell'aggravante del metodo mafioso nei confronti di Raul Calderon e Giuseppe Molisso. Il ricorso denunciava l'assenza di motivazione dell'ordinanza e contestava la valutazione sulla tempestività e sulle modalità di deposito dell'appello (obbligo di deposito telematico ex artt. 582 e 111-bis c.p.p.), sostenendo che l'appello era stato depositato in forma cartacea presso la cancelleria della Corte d'appello di Roma il 18/03/2025 e trasmesso il 19/03/2025 alla cancelleria della Corte di assise di Frosinone prima della scadenza del termine (20/03/2025). Si è inoltre dedotto che il Tribunale di Frosinone aveva autorizzato depositi analogici per il malfunzionamento dell'applicativo APP 2.0 ai sensi dell'art. 175-bis c.p.p. e dei decreti ministeriali applicabili, per cui il deposito non telematico era legittimo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato la carenza motivazionale dell'ordinanza impugnata, ha valutato che l'appello era pervenuto tempestivamente alla cancelleria competente (trasmissione registrata e prova PEC) e che il deposito analogico era giustificato dal provvedimento del Presidente del Tribunale di Frosinone relativo al malfunzionamento dell'applicativo APP 2.0. Alla luce di ciò la Suprema Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio alla Corte di assise d'appello di Roma per il riesame.
Norme richiamate
art. 111-bis cod. proc. pen.
al comma 4, prevede che gli atti che le parti (quindi anche il P.m.) compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche
La Corte ha richiamato il comma 4 come fondamento per ammettere che, in casi di atti compiuti personalmente, il deposito non telematico sia consentito; ciò è stato utilizzato a supporto della legittimità del deposito cartaceo operato dai P.M. ove ricorrano le condizioni previste.
art. 582 cod. proc. pen.
Stabilisce che l'atto di impugnazione debba essere depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento; la Corte ha ricordato il principio secondo cui il rischio del deposito in ufficio diverso ricade sul ricorrente, ma ha considerato valido il deposito qui per la tempestiva trasmissione e presa in carico dall'ufficio competente.
art. 175-bis, comma 3 cod. proc. pen.
Consente, in presenza di impedimenti tecnici al deposito telematico, il ricorso a modalità analogiche conformi a provvedimenti dell'ufficio giudiziario; la Corte ha dato rilievo al provvedimento del Presidente del Tribunale di Frosinone che autorizzava depositi non telematici per malfunzionamento dell'APP 2.0.
art. 586 cod. proc. pen.
Richiamato nel ricorso relativo alla possibilità di impugnare congiuntamente l'ordinanza e la sentenza definitoria; la Corte ha ritenuto non applicabile la disciplina invocata all'ipotesi dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello, avendola qualificata come provvedimento decisorio e non rientrante nelle fattispecie previste dagli artt. 465 e ss. o 470 e ss.
art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen.
La Corte ha fatto riferimento al principio che l'ordinanza che impedisce l'esame del merito dell'appello assume efficacia simile alla conferma della sentenza appellata, rendendo pertanto applicabile il rimedio contro tale provvedimento.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 33
La modifica normativa ha ribadito i limiti e le modalità di deposito delle impugnazioni (rafforzando l'obbligo di deposito presso la cancelleria competente); la Corte ha comunque ritenuto che, alla luce della documentazione probatoria, nel caso concreto non si fosse verificata un'inosservanza che giustificasse l'inammissibilità.
d.M. n. 217 del 2023 (art. 3) e d.M. n. 206 del 2024
I decreti ministeriali regolano le modalità di deposito telematico e le eccezioni; la Corte ha richiamato tali decreti per valutare l'obbligatorietà del deposito telematico e le deroghe previste per il periodo transitorio e per i casi di malfunzionamento.
art. 568, comma 5 cod. proc. pen.
Richiamato nella discussione sulla conversione degli atti e sulla data di efficacia dell'impugnazione; la Corte ha ricordato che il principio di conversione non si applica automaticamente quando l'atto perviene a ufficio diverso da quello competente, salvo che vi sia tempestiva trasmissione all'ufficio competente.
Massime di principio
- Un'ordinanza che dichiara l'inammissibilità dell'appello deve essere adeguatamente motivata; la mancanza di motivazione puo' determinare l'annullamento del provvedimento in cassazione.
- L'obbligo di deposito telematico delle impugnazioni è la regola, ma esistono deroghe (atti compiuti personalmente, provvedimenti istituzionali che autorizzano modalità analogiche per malfunzionamenti tecnici) che consentono il deposito non telematico valido.
- Il deposito dell'impugnazione presso la cancelleria di un ufficio diverso da quello competente espone il ricorrente al rischio di inammissibilità, salvo che risulti una tempestiva trasmissione e presa in carico da parte dell'ufficio competente (documentabile con registrazioni e PEC).
- In presenza di malfunzionamenti del sistema telematico certificati dall'ufficio giudiziario, i depositi analogici compiuti secondo le modalità autorizzate possono essere considerati validi e tempestivi.
- La Cassazione, quando annulla un'ordinanza che impedisce l'esame del merito dell'appello, di norma rinvia gli atti al medesimo giudice per il riesame, considerata la natura decisoria del provvedimento impugnato.
- Per evitare il rischio di inammissibilità, chi impugna dovrebbe conservare e allegare al ricorso prove documentali della tempestiva ricezione/trasmissione (PEC, annotazioni di cancelleria, provvedimenti che autorizzano modalità analogiche).
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