Cassazione Penale, Ordinanza n. 03579/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in ragione dei profili di colpa sottesi all'inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 12/06/2024 deducendo, in sostanza, una censura sulla valutazione della recidiva e sulla determinazione della pena. La Corte di cassazione rileva però che il motivo era generico e mirava soltanto a ottenere un nuovo giudizio di merito, senza indicare specifici vizi deducibili in sede di legittimità. La motivazione della sentenza impugnata aveva già dato conto della maggiore pericolosità desunta dai precedenti penali e della congruità della pena rispetto alla gravità del reato più grave e ai profili personologici dell'imputato.
Norme richiamate
art. 99 c.p.
La recidiva è richiamata come profilo valorizzato dal giudice di merito per desumere una maggiore pericolosità dell'imputato.
art. 133 c.p.
La determinazione della pena viene giudicata congrua in rapporto alla gravità del reato più grave e ai profili personologici dell'imputato.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a sollecitare una nuova valutazione di merito su recidiva e dosimetria della pena, senza denunciare specifici vizi deducibili in sede di legittimità.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente quando dia conto della maggiore pericolosità desunta dai precedenti penali e della congruità della pena rispetto alla gravità del reato e alla شخصية del reo.
- La contestazione della recidiva e della pena non può essere proposta in cassazione come mera richiesta di rivalutazione del merito, se la decisione impugnata contiene una motivazione non manifestamente illogica o apparente.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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