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Sentenza

Sentenza n. 513/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento del silenzio-diniego formatosi ai sensi dell'art. 25, co. 4, della l.n. 241/1990, sull'istanza di accesso agli atti trasmessa ai sensi degli artt. 22 e ss. della l.n. 241/1990 in data 29.7.2025 a mezzo PEC dal ricorrente al Comune di Isola del Giglio, sopra meglio individuato, per aver accesso a tutta la documentazione meglio indicata nell'istanza medesima con particolare riferimento alla posizione del ricorrente; nonché di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto, con riserva espressa di motivi aggiunti; nonché per la declaratoria di accertamento, del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell'istanza di accesso agli atti presentata in data 29.7.2025, con conseguente ordine all'Amministrazione intimata di esibizione della documentazione richiesta.

Giustizia amministrativa202502825

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso documentale relativa a documentazione riguardante, tra l'altro, titoli edilizi e manufatti confinanti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il silenzio-diniego formatosi ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. n. 241/1990 sull'istanza di accesso agli atti presentata al Comune di Isola del Giglio il 29 luglio 2025 ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990. Ha chiesto l'annullamento o l'accertamento dell'illegittimità del diniego, nonché l'accertamento del diritto di prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta e l'ordine di esibizione. La documentazione era funzionale, in particolare, a verificare l'esistenza di titoli edilizi potenzialmente incidenti sui lavori di manutenzione che la ricorrente intendeva realizzare. Nel corso del giudizio il TAR, con ordinanza istruttoria, ha chiesto al Comune una relazione sullo stato dei luoghi, sui manufatti confinanti e sulle relative proprietà. Prima dell'udienza, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, poiché il Comune aveva trasmesso la documentazione richiesta, ritenendo così sostanzialmente soddisfatte le proprie pretese e chiedendo comunque la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché la trasmissione della documentazione richiesta aveva integralmente soddisfatto l'interesse ostensivo della ricorrente. Ha tuttavia condannato il Comune al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre oneri di legge, applicando il principio della soccombenza virtuale. Il giudice ha ritenuto che, se il giudizio fosse stato deciso nel merito, il ricorso sarebbe risultato fondato, considerato che la documentazione richiesta era diretta a verificare l'esistenza di titoli edilizi potenzialmente incidenti sui lavori di manutenzione programmati dalla ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 4, l. n. 241/1990

    Il silenzio formatosi sulla richiesta di accesso è stato qualificato come silenzio-diniego impugnabile nel rito dell'accesso.

  • artt. 22 e seguenti l. n. 241/1990

    Costituiscono la disciplina generale dell'accesso documentale esercitato dalla ricorrente.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    È stato richiamato quale fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    È stato richiamato unitamente all'art. 35 c.p.a. nel procedimento definito con la sentenza.

Massime di principio

  • La trasmissione, nel corso del giudizio, della documentazione richiesta mediante accesso documentale determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e comporta l'improcedibilità del ricorso, quando l'interesse ostensivo risulti integralmente soddisfatto.
  • Anche quando il ricorso in materia di accesso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale sarebbe stato l'esito della controversia in base alla fondatezza originaria della domanda.
  • La richiesta di accesso documentale è assistita da un interesse qualificato quando la documentazione è funzionale a verificare l'esistenza di titoli edilizi potenzialmente incidenti sull'esercizio di lavori di manutenzione programmati dal richiedente.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilitàIstruttoria processuale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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