Cassazione Penale, Sentenza n. 23559/2023 del 30/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino che aveva dichiarato inammissibile il reclamo avverso il rigetto, da parte del Magistrato di sorveglianza, della richiesta di permesso premio presentata dal detenuto. Il Tribunale aveva ritenuto che il reclamo fosse proponibile soltanto dal Pubblico ministero o dal detenuto personalmente, e che il difensore che aveva depositato il reclamo non fosse ritualmente nominato per quel procedimento né titolare di delega specifica dall'assistito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il reclamo in materia di permessi premio abbia natura di ordinario mezzo di impugnazione e sia quindi ricondotto alla disciplina generale delle impugnazioni (art. 571 c.p.p.). Ne consegue che il difensore nominato con l'atto che chiede il permesso è legittimato, senza necessità di procura speciale, a proporre il reclamo purché la nomina sussista al momento del deposito del provvedimento impugnato. La sentenza di merito è stata annullata e la causa rinviata per un nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 30-bis Ordinamento penitenziario
Regola il procedimento applicativo del permesso premio e indica soggetti e termini per il reclamo; la Corte lo ricondiziona alla disciplina generale delle impugnazioni ove il reclamo assume natura di mezzo di impugnazione.
art. 30-ter, comma 7, legge 26 luglio 1975, n. 354
«Il provvedimento relativo ai permessi premio è soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza, secondo le procedure di cui all'art. 30-bis»
Il rinvio contenuto in questa norma conferisce al reclamo in materia di permessi premio una disciplina che, per analogia e in ragione delle pronunce costituzionali e di legittimità, può essere interpretata alla stregua di un ordinario mezzo d'impugnazione.
art. 35-bis Ordinamento penitenziario
Rimando alla disciplina generale del reclamo giurisdizionale e ai termini (quindici giorni) tali da orientare l'interpretazione costituzionale del termine per il reclamo in materia di permessi premio.
art. 571, comma 3, cod. proc. pen.
Attribuisce al difensore un potere autonomo di proporre impugnazioni senza necessità di procura speciale, principio applicabile al reclamo per permessi premio in quanto mezzo di impugnazione.
Corte costituzionale, sentenza n. 113 del 2020
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina che prevedeva il termine di 24 ore per il reclamo sui permessi premio, affermando la preferibilità del termine di 15 giorni e rafforzando la necessità di garantire adeguate forme di giurisdizionalità e contraddittorio.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 12581/2021 e altri precedenti citati)
Le Sezioni Unite e la giurisprudenza costante qualificano il reclamo in materia di esecuzione (tra cui i permessi premio) come mezzo di impugnazione assimilabile al procedimento di sorveglianza "tipico", giustificando l'applicazione dei principi generali sulle impugnazioni e sulla partecipazione del difensore.
Massime di principio
- Il reclamo avverso il provvedimento che decide sui permessi premio va interpretato come un ordinario mezzo di impugnazione; pertanto si applicano i principi generali sulle impugnazioni.
- Il difensore nominato dall'interessato per il procedimento che riguarda la richiesta di permesso è legittimato a proporre il reclamo senza necessità di una procura speciale, purché la nomina sussista al momento del deposito del provvedimento impugnato (art. 571, comma 3, c.p.p.).
- Non può essere dichiarata inammissibile una impugnazione solo perché il difensore non ha ricevuto una delega specifica per il reclamo, se il conferimento del mandato difensivo sussiste secondo i criteri di cui alla disciplina delle impugnazioni.
- Le modifiche e le pronunce costituzionali (es. Corte cost. n.113/2020) hanno orientato verso termini e procedure che garantiscano un adeguato esercizio del diritto di difesa (termine più ampio di 15 giorni), dunque l'interpretazione restrittiva del termine o della legittimazione può essere incompatibile con tali principi.
- In situazioni analoghe il giudice di merito dovrà valutare la legittimazione del difensore in base alla presenza della nomina al momento rilevante e applicare le garanzie procedurali dell'impugnazione, evitando esclusioni meramente formali quando la volontà difensiva dell'interessato risulti chiaramente espressa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23514/2023 del 30/05/2023
- Sentenza penale · 30 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23515/2023 del 30/05/2023
- Sentenza penale · 30 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23519/2023 del 30/05/2023
- Sentenza penale · 30 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23522/2023 del 30/05/2023
- Sentenza penale · 30 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23523/2023 del 30/05/2023
- Sentenza penale · 30 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23524/2023 del 30/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →