Sentenza n. 4385/2026 - Napoli, Sezione 6
per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato su istanza di accesso agli atti a mezzo PEC del 02.02.2026 dal Comune di Teverola.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio serbato dal Comune di Teverola sull'istanza di accesso agli atti del 2 febbraio 2026 relativa alla pretesa di pagamento del canone idrico per l'anno 2023
Esito
Favorevole al ricorrente (condominio)
Prevale il privato
La controversia
Il condominio, destinatario di una richiesta di pagamento di euro 2.861,00 per il servizio idrico integrato relativo all'anno 2023, riferiva che tale richiesta traeva origine da atti precedenti mai notificati. Con istanza trasmessa via PEC il 2 febbraio 2026 chiedeva, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990, copia del contratto di fornitura, della situazione contabile, degli avvisi di accertamento esecutivo, delle fatture, dei solleciti, degli atti di pignoramento, delle messe in mora e degli atti interruttivi della prescrizione, delle relative notifiche, delle letture del contatore, dei verbali di sopralluogo e manutenzione, delle fotografie e del libretto metrologico del misuratore, nonché delle delibere tariffarie e degli ulteriori atti connessi. Il Comune non rispondeva. Il condominio deduceva la propria legittimazione e l'esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza degli atti, in quanto soggetto passivo della pretesa creditoria e interessato a verificare la correttezza dell'iter seguito dall'amministrazione nella formazione e notificazione degli atti di riscossione, anche in vista di eventuali iniziative difensive.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistente il collegamento tra i documenti richiesti e la posizione giuridica del condominio, quale destinatario della pretesa creditoria comunale. L'interesse all'accesso è stato qualificato come diretto, concreto e attuale ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990. Il giudice ha evidenziato che l'accesso è funzionale alla ricostruzione dell'iter procedimentale seguito per l'adozione e la notificazione degli atti relativi al canone idrico e alla verifica della legittimità dell'azione amministrativa, senza che sia necessario avere già instaurato un giudizio di impugnazione né che l'accesso sia subordinato alla futura proposizione di tale giudizio. Il silenzio dell'amministrazione ha leso l'interesse conoscitivo e impedito la piena predisposizione della difesa. Il Comune è stato ordinato di esibire la documentazione richiesta, oppure di attestare l'inesistenza o il mancato possesso degli atti, consentendo l'estrazione di copia, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato, per l'eventuale inerzia, il Prefetto di Caserta o un dirigente da lui delegato quale commissario ad acta, con termine di ulteriori trenta giorni per l'esecuzione. Le spese sono state compensate, anche perché parte della documentazione avrebbe potuto essere già nella disponibilità del condominio e non era stata fornita una specifica motivazione sul punto.
Norme richiamate
art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990
interesse diretto, concreto e attuale
Il soggetto destinatario di una pretesa creditoria dell'amministrazione ha un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere agli atti relativi all'iter procedimentale di formazione e notificazione della pretesa, quando la conoscenza sia funzionale alla tutela della propria posizione giuridica.
art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.
delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio
La sentenza di condanna può contenere le misure necessarie a rendere effettiva la tutela della situazione giuridica azionata, compreso l'ordine all'amministrazione di esibire gli atti o attestare la loro inesistenza o mancato possesso.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato compresa la nomina di un commissario ad acta, che può avvenire anche in sede di cognizione con effetto dalla scadenza di un termine assegnato per l'ottemperanza
Il giudice può nominare già nella sentenza di cognizione un commissario ad acta, destinato a subentrare in caso di mancata esecuzione dell'ordine impartito all'amministrazione entro il termine assegnato.
Massime di principio
- Il destinatario di una pretesa creditoria della pubblica amministrazione dispone di un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso agli atti relativi alla formazione, quantificazione, notificazione e riscossione della pretesa, quando la conoscenza sia collegata alla tutela della propria posizione giuridica.
- L'accesso difensivo o comunque funzionale alla verifica della legittimità dell'azione amministrativa non presuppone la previa instaurazione di un giudizio di impugnazione e può essere esercitato in funzione prodromica rispetto a eventuali future iniziative giurisdizionali.
- In presenza del silenzio dell'amministrazione su un'istanza di accesso ammissibile, il giudice può ordinare l'esibizione degli atti, imponendo all'amministrazione, ove la documentazione non esista o non sia detenuta, di attestarlo espressamente.
- La nomina del commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza resa sul ricorso per accesso, con efficacia subordinata all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione per adempiere.
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