Sentenza n. 1636/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale della commissione di laurea del 27 marzo 2023, proclamazione del voto finale di 108/110 e atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’attribuzione del voto finale di 108/110, ottenuto con una media ponderata degli esami pari a 29,03/30, corrispondente a 106,44/110, arrotondata per difetto a 106. Ha dedotto violazione e falsa applicazione del regolamento didattico del corso LM-39 e dell’art. 5 delle norme per l’esame di laurea approvate il 15 novembre 2012, nonché eccesso di potere, sostenendo che la commissione, pur dovendo considerare chiarezza testuale, consequenzialità argomentativa, correttezza formale, originalità dei risultati e autonomia nella ricerca e nella stesura, le aveva attribuito soltanto 0,56 punti per tesi e discussione, con esito asseritamente macroscopico e incoerente anche rispetto al curriculum. Ha inoltre chiesto il risarcimento del danno per il ritardo nella discussione della tesi rispetto ai tempi inizialmente programmati. L’Università ha contestato la pretesa, rilevando che il tempo di redazione era dipeso dal fisiologico confronto con relatore e correlatore e che l’attribuzione di punti aggiuntivi, fino a un massimo di sette, non era automatica.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e la domanda risarcitoria. Ha qualificato l’attribuzione del voto di laurea come giudizio altamente tecnico-discrezionale, sindacabile soltanto in presenza di evidenti vizi di eccesso di potere. La commissione, unica autorità competente a formulare il giudizio dopo la discussione orale, non è vincolata né dalla media degli esami né dal nulla osta del relatore. Nel caso concreto, dopo l’arrotondamento per difetto della base di 106,44/110 a 106, la commissione aveva attribuito un punto per la mobilità Erasmus e un ulteriore punto sui sette disponibili per tesi e discussione, raggiungendo 108/110. Le difficoltà documentate della candidata nel conformarsi alle indicazioni di relatore e correlatore consentivano di ritenere la valutazione non manifestamente irragionevole, irrazionale, sproporzionata o fondata su travisamento; la mera opinabilità del giudizio non ne giustifica l’annullamento. La ricorrente non ha dimostrato un cattivo esercizio della discrezionalità tecnica tale da rendere la valutazione inattendibile per macroscopico eccesso o sviamento di potere. La domanda risarcitoria è stata respinta per la legittimità dell’operato amministrativo e per il documentato confronto tra laureanda e docenti durante la redazione della tesi. Spese integralmente compensate per la peculiarità del caso.
Massime di principio
- La valutazione della commissione d’esame sul voto finale di laurea, comprensivo dell’elaborato e della sua discussione, costituisce esercizio di discrezionalità tecnica ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di evidenti e macroscopici vizi, quali manifesta irragionevolezza, irrazionalità, sproporzione, travisamento o sviamento; la mera opinabilità della valutazione non ne comporta l’annullamento.
- La commissione di laurea è l’autorità abilitata a determinare il voto all’esito della discussione orale. Il giudizio finale è autonomo rispetto alla media degli esami di profitto e al nulla osta del relatore, e la sufficienza dell’elaborato necessaria per l’ammissione non equivale a un giudizio favorevole che imponga l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo.
- Per ottenere l’annullamento di una valutazione tecnico-discrezionale dell’esame di laurea, il candidato deve dimostrare che la commissione abbia esercitato la propria discrezionalità in modo macroscopicamente viziato e abbia adottato una decisione inattendibile; la mera contestazione del punteggio assegnato non è sufficiente.
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