Ordinanza n. 130/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento - della nota dell’Ufficio della Motorizzazione Civile di Ascoli Piceno prot.n. U231844 del 19.9.2024, a firma del Dirigente MIT, Ing. Roberto Danieli, avente ad oggetto “Revisione della patente di guida della categoria B n.U115M8037J”, notificato in data 19.10.2024 (doc.n.1) e di ogni atto presupposto, contestuale e successivo, tra cui la comunicazione di inizio del procedimento trasmessa a mezzo racc. a.r. (doc.n.2) e, si opus, la segnalazione n. 0016695 Pol.Loc. Civitanova Marche in data 8.3.2024 (doc.n.3).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota di revisione della patente di guida di categoria B e relativi atti presupposti, inclusa la comunicazione di avvio del procedimento e la segnalazione della Polizia Locale
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la nota dell'Ufficio della Motorizzazione Civile di Ascoli Piceno relativa alla revisione della patente di guida di categoria B, nonché gli atti presupposti e connessi, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento e una segnalazione della Polizia Locale. Il testo dell'ordinanza non espone nel dettaglio i motivi di illegittimità dedotti, né le contestazioni svolte dall'amministrazione.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ritenendo opportuno, per esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, acquisire una ricostruzione completa della vicenda, ha disposto incombenti istruttori a carico dell'amministrazione intimata, ordinandole di depositare al più presto una dettagliata relazione sui fatti controversi, ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a., nonché ogni altro atto o documento ritenuto utile ai fini della decisione. L'ordinanza dovrà essere eseguita dall'amministrazione e comunicata alle parti.
Norme richiamate
art. 1 c.p.a.
esigenze di celerità, di effettività e di concentrazione del giudizio
La disposizione è richiamata quale fondamento dei principi che giustificano l'acquisizione istruttoria.
art. 2, comma 2, c.p.a.
esigenze di celerità, di effettività e di concentrazione del giudizio
La disposizione è richiamata insieme all'art. 1 c.p.a. a sostegno dell'esigenza di concentrare e rendere effettivo il giudizio.
art. 46, comma 2, c.p.a.
ordinare alla Amministrazione intimata il deposito di una dettagliata relazione sulla vicenda dedotta in contenzioso ... nonché ogni altro atto e/o documento ritenuto utile ai fini del presente giudizio
Consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione il deposito di una relazione e della documentazione utile alla decisione.
Massime di principio
- Quando la ricostruzione dei fatti controversi richiede elementi nella disponibilità dell'amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare il deposito di una relazione dettagliata e degli atti o documenti utili ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a.
- Gli incombenti istruttori possono essere disposti anche prima della definizione delle singole censure, quando ciò sia funzionale alla celerità, all'effettività e alla concentrazione del giudizio.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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