Cassazione Penale, Ordinanza n. 19832/2026 del 29/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena per detenzione presso l'abitazione di sostanze stupefacenti. I motivi erano tre: 1) dedotta inosservanza di norme processuali a pena di nullità, perché il dispositivo della sentenza d'appello sarebbe stato carente della descrizione del processo di primo grado; 2) dedotta contraddittorietà della motivazione, poiché, pur avendo ridotto la pena, la Corte territoriale avrebbe mantenuto la condanna senza adeguata motivazione sulla persistenza delle esigenze cautelari che giustificavano il mantenimento degli arresti domiciliari; 3) dedotta violazione dell'art. 130 c.p.p., per avere la sentenza impugnata applicato il rimedio della correzione dell'errore materiale per sanare l'omessa statuizione sulle pene accessorie e sulle spese di mantenimento in carcere.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le censure erano non specifiche e meramente reiterative di quelle già proposte in appello e già disattese dalla Corte territoriale, quindi prive della necessaria critica argomentata alla sentenza impugnata. Quanto al primo motivo, ha osservato che l'omessa statuizione sulle spese non integra nullità, essendo previsto dalla legge il rimedio della rettifica ex art. 130 c.p.p. Inoltre ha ritenuto inconferente il richiamo alle spese di mantenimento in carcere, poiché la situazione richiamata nel precedente evocato riguardava un detenuto in carcere e non un soggetto agli arresti domiciliari. È stata infine ritenuta estranea al thema decidendum la doglianza sulla sopravvenuta sproporzione della misura cautelare. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
individua il titolo di reato per la detenzione di sostanze stupefacenti contestata all'imputato, in relazione alle quantità di cocaina, ketamina, marijuana e hashish rinvenute presso l'abitazione.
art. 130 c.p.p.
richiamato come rimedio per la correzione dell'errore materiale; la Corte ritiene che non possa essere utilizzato per trasformare in nullità un'omissione statuiva sulle spese.
art. 535 comma 3 c.p.p.
qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza è rettificata a norma dell'articolo 130 cod. proc. pen.
prevede che l'omessa decisione sulle spese non determina nullità ma è sanabile tramite rettifica della sentenza.
art. 546 comma 3 c.p.p.
richiamato per escludere che l'omissione relativa alle spese integri una causa di nullità della sentenza.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica specifica e argomentata alla decisione impugnata: sono inammissibili le censure meramente apparenti o che riproducono pedissequamente motivi già dedotti in appello e già disattesi.
- L'omessa statuizione del giudice sulle spese processuali non determina nullità della sentenza, poiché l'ordinamento prevede espressamente la rettifica ai sensi dell'art. 130 c.p.p. in combinato disposto con l'art. 535, comma 3, c.p.p.
- La doglianza che investe la persistenza o la sproporzione di una misura cautelare è estranea al giudizio di legittimità sulla decisione di merito, quando non incide sul contenuto della sentenza impugnata.
- Il richiamo a precedenti giurisprudenziali è utile solo se riferito a una fattispecie realmente sovrapponibile; in difetto, il precedente è inconferente e non può fondare il motivo di ricorso.
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