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Sentenza

Sentenza n. 760/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202401763

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria e successivi atti di rettifica e integrazione della procedura concorsuale per la classe di concorso A026 – Matematica nella Regione Calabria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva partecipato al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente. Aveva dichiarato di avere prestato, dal 2015 al 2020, servizio di insegnamento presso un istituto paritario, ma, secondo quanto dedotto, a causa di un malfunzionamento della piattaforma non aveva potuto inserire il servizio nella sezione predefinita della domanda, indicandolo comunque nel campo “note”. L’amministrazione non aveva attribuito i 10 punti spettanti per il quinquennio di servizio e le aveva assegnato complessivamente 197,50 punti. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 6 della legge n. 241/1990, sostenendo che l’informazione era stata ritualmente resa e che l’amministrazione avrebbe dovuto valorizzarla, attivare il soccorso istruttorio o consentire la rettifica dell’errore formale. Con un secondo motivo ha contestato la gestione della riserva del 30% prevista per i cosiddetti “triennalisti”, sostenendo che il proprio punteggio fosse superiore a quello dell’ultimo candidato riservista utilmente collocato. Con i motivi aggiunti ha impugnato i successivi decreti di integrazione e rettifica della graduatoria, deducendo l’illegittimità derivata e la violazione dell’art. 59, comma 10, lettera d), del decreto-legge n. 73/2021, come modificato, per la mancata inclusione nell’elenco integrato degli idonei. Il Ministero ha sostenuto che l’onere di compilare correttamente la domanda gravasse integralmente sulla candidata, che l’indicazione del titolo in una sezione diversa impedisse il soccorso istruttorio e che la gestione delle riserve fosse corretta, anche perché le riserve previste dalla legge n. 68/1999 e dal d.lgs. n. 66/2010 avevano priorità.

La decisione

Il TAR ha accolto il primo motivo, ritenendo accertato che il servizio prestato presso l’istituto paritario fosse stato indicato nella domanda, sebbene nel campo “note” anziché nella sezione informatica dedicata. Ha distinto tra omissione dichiarativa, che non può essere integrata postumamente, e mera irregolarità formale, consistente nella dichiarazione del titolo in una sezione errata del modulo. Poiché il servizio era già presente nella domanda e risultava evincibile senza integrazioni sostanziali, l’amministrazione avrebbe dovuto valutarlo, attribuire il relativo punteggio oppure, in caso di incertezza, sollecitare una rettifica formale mediante soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990. La par condicio non impone un’applicazione meccanica del format quando l’errore non incide sulla veridicità o sul contenuto sostanziale della dichiarazione. Il TAR ha ritenuto assorbita la questione del malfunzionamento della piattaforma, poiché era sufficiente la constatazione che l’informazione fosse stata comunque inserita nella domanda. Ha respinto il motivo sulla riserva del 30%, rilevando che il candidato riservatario collocato tra i vincitori per merito soddisfa contestualmente sia l’interesse alla selezione dei migliori sia quello sotteso alla riserva; inoltre, i candidati con punteggio inferiore appartenevano a categorie riservatarie cui la normativa riconosce priorità. Ha respinto anche il motivo aggiunto relativo all’integrazione della graduatoria degli idonei, poiché per tale elenco rilevava esclusivamente il punteggio ottenuto nelle prove e l’ultimo candidato incluso aveva conseguito 201,50 punti, superiori a quelli della ricorrente; il titolo di riserva non attribuiva una priorità nell’accesso a tale quota. In accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti, il TAR ha annullato gli atti impugnati nei limiti dell’interesse della ricorrente e ha ordinato all’amministrazione di rideterminare il punteggio e ricollocarla correttamente in graduatoria. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 6 l. 241/1990

    La disposizione fonda l’obbligo dell’amministrazione di regolarizzare o verificare una dichiarazione già resa quando l’irregolarità è meramente formale e il titolo risulta già individuabile nella domanda, senza consentire un’integrazione sostanziale postuma.

  • art. 13, comma 9, d.m. 206/2023

    La riserva del 30% in favore dei cosiddetti “triennalisti” opera secondo il meccanismo previsto dalla disciplina concorsuale e non richiede che i candidati riservatari siano collocati esclusivamente in aggiunta ai vincitori per merito.

  • Allegato B d.m. 206/2023

    Prevede l’attribuzione di 2 punti per ogni anno di servizio prestato nelle scuole del sistema nazionale di istruzione; il servizio dichiarato nella domanda doveva pertanto essere valutato anche se indicato nel campo “note”.

  • d.P.R. 487/1994

    La disciplina generale dei concorsi è richiamata per il funzionamento delle riserve e per la priorità delle categorie riservatarie previste dalla legge.

  • l. 68/1999

    Le categorie di riserva previste dalla legge devono essere soddisfatte prioritariamente rispetto alla riserva del 30% prevista dall’art. 13 del d.m. n. 206/2023.

  • d.lgs. 66/2010

    Le categorie riservatarie previste dalla normativa in favore del personale delle Forze armate hanno priorità rispetto alla riserva del 30% considerata nel giudizio.

  • art. 59, comma 10, lett. d), d.l. 73/2021, convertito dalla l. 106/2021

    La disposizione consente l’integrazione della graduatoria con candidati idonei entro il limite massimo del 30% dei posti messi a concorso; per l’inserimento nell’elenco integrato rileva esclusivamente il punteggio ottenuto nelle prove, senza priorità derivante dal titolo di riserva.

  • art. 41 c.p.a.

    È stato applicato per autorizzare l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    È stato invocato per l’istanza di accesso, poi dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 73 c.p.a.

    Disciplina il deposito delle memorie e repliche in prossimità dell’udienza di merito.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali, l’indicazione di un titolo in una sezione diversa da quella predefinita del modulo informatico costituisce una mera irregolarità formale, e non un’omissione dichiarativa, quando il titolo sia comunque puntualmente individuabile nella domanda.
  • Quando il titolo risulta già dichiarato e conoscibile dall’amministrazione, il soccorso istruttorio può essere utilizzato per regolarizzare la forma della dichiarazione, senza violare il divieto di integrazione postuma né la par condicio tra i concorrenti.
  • La parità di trattamento non impone di ignorare un titolo sostanzialmente dichiarato per il solo mancato rispetto del formato informatico, se l’errore non incide sulla veridicità o sull’identificazione del requisito.
  • La valutazione della regolarità formale della domanda deve privilegiare il dato sostanziale già acquisito dall’amministrazione; il malfunzionamento della piattaforma non deve essere accertato quando il titolo risulti comunque presente nella domanda e sia perciò valutabile.
  • Il candidato riservatario collocato tra i vincitori per merito soddisfa contestualmente sia l’interesse alla selezione dei migliori sia la finalità della riserva; la sua presenza tra i vincitori concorre quindi al raggiungimento della quota riservata.
  • Nell’integrazione della graduatoria degli idonei prevista dall’art. 59, comma 10, lettera d), del d.l. n. 73/2021, l’inserimento dipende dal punteggio ottenuto nelle prove e il possesso di un titolo di riserva non attribuisce, di per sé, una priorità nella quota integrativa.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciBandi di finanziamento e graduatoriePartecipazione al procedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggiRiserve di posti e preferenze
IstitutiSoccorso istruttorioBuona fede e correttezza della PAConcorrenza ed evidenza pubblica

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