Sentenza del 23/07/2020 n. 15717 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di rettifica della rendita catastale (Ufficio: Euro 70.103,00; DOCFA presentata dalla società: Euro 40.092,00). In primo grado la CTP di Isernia respinge il ricorso; la CTR del Molise conferma, ritenendo sufficiente, nella procedura DOCFA, la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non sono stati disattesi e la differenza derivi da valutazione tecnica. La CTR valuta inoltre una DOCFA prodotta dall'Ufficio (riguardante un immobile retrostante simile) e giudica la scala mobile come opera incorporata. La società ricorre in Cassazione con cinque motivi (mancata motivazione tecnica, ammissione di documenti nuovi in appello, vizio di motivazione, omissione di fatto decisivo, violazione dell'onere della prova).
La decisione
Rigetto del ricorso in cassazione. La Corte conferma che, nella procedura DOCFA, l'avviso di classamento è correttamente motivato con l'indicazione degli elementi oggettivi e della classe quando non sono disattesi i fatti proposti dal contribuente e la divergenza deriva da valutazione tecnico-economica; la mancata allegazione della stima dell'Ufficio non determina in sè nullità o difetto di motivazione. La produzione di documenti in appello è ammessa (D.Lgs. 546/1992, art.58) e non ha ampliato il thema decidendum. Le censure di merito e di fatto sono considerate infondate o inammissibili per essere rivisitazioni di fatto non sindacabili in Cassazione. Condanna della ricorrente alle spese di lite in favore dell'Agenzia (Euro 4.000,00 oltre spese prenotate a debito) e diniego del ricorso.
Norme richiamate
Legge n. 212 del 2000, art. 7
Richiamata nella motivazione iniziale dal ricorrente; non rilevante per la decisione finale della Corte che si concentra sulla procedura DOCFA e sulla motivazione tecnica dell'avviso di classamento.
Legge n. 241 del 1990, art. 3
Riferimento alla materia dell'azione amministrativa; la Corte però conferma che, nella procedura DOCFA, la partecipazione e la conoscibilità dell'atto tecnico costituiscono elemento che attenua l'onere di dettaglio motivazionale nell'avviso di classamento.
R.D.L. n. 652 del 1939, art. 10
Norma catastale richiamata nella controversia; la Corte osserva che il classamento avviene nell'ambito di procedure tecniche e che la valutazione tecnica integra il presupposto motivazionale.
D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 8
Richiamata nelle censure sull'onere probatorio e sulla disciplina catastale; la Corte ritiene che il ricorso non provi violazione dell'onere di allegazione dell'Ufficio nel contesto DOCFA.
Decreto Legge n. 16 del 1993, art. 2 conv. L. n. 75/1993 e D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (procedura DOCFA)
Fondamentale: la procedura DOCFA è procedimento a struttura partecipativa in cui la stima tecnica dell'Ufficio è conosciuta e facilmente conoscibile; quando la differenza di rendita deriva da valutazione tecnica la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe nell'avviso è sufficiente a motivare il provvedimento.
Decreto Legislativo n. 546 del 1992, artt. 36, 57, 58
Art.58 consente la produzione in appello di documenti; la Corte conclude che i documenti nuovi prodotti dall'Agenzia in appello erano ammissibili e non hanno alterato il thema decidendum.
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5 (vizi di motivazione e omesso esame di fatto decisivo)
La Corte esamina i vizi denunciati e li ritiene infondati o inammissibili: non sussiste vizio di motivazione né omissione di fatto decisivo atta a giustificare la cassazione, essendo in larga parte censure di merito non sindacabili in sede di legittimità.
Codice civile, art. 2697
Richiamato dal ricorrente in tema di onere della prova; la Corte ritiene non violato il principio in quanto il classamento deriva da una procedura documentale (DOCFA) e l'Ufficio ha comunque prodotto elementi difensivi.
Codice di procedura civile, art. 115
Richiamato dal ricorrente insieme all'art.2697; la Corte non ritiene sussistere carenza di prova imputabile all'Ufficio in relazione alla specifica fattispecie.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Riferimento formale in ordine al contributo unificato, con annotazione della sussistenza dei presupposti per l'eventuale ulteriore versamento.
Massime di principio
- Quando il classamento e l'attribuzione della rendita avvengono nella procedura DOCFA, l'avviso di classamento è validamente motivato con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non sono stati disattesi e la divergenza è dovuta a valutazione tecnico-economica.
- La mancata allegazione all'avviso della stima tecnica dell'Ufficio non determina automaticamente nullità o vizio di motivazione se il procedimento è di natura partecipativa e la valutazione tecnica è conoscibile o desumibile dal contesto.
- Documenti nuovi possono essere prodotti in appello (D.Lgs. 546/1992, art.58); la loro introduzione non costituisce di per sé ampliamento del thema decidendum se servono a sostenere la stessa linea difensiva.
- In cassazione non sono ammesse riesaminazioni di merito o contestazioni di fatto senza dimostrare che il fatto omesso sia decisivo e che la relativa critica non sia solo una diversa valutazione tecnica.
- Se l'Ufficio modifica la valutazione degli elementi di fatto originariamente indicati dal contribuente, nella motivazione dell'avviso l'Ufficio dovrebbe specificare le differenze riscontrate per consentire il diritto di difesa e delimitare l'oggetto del contenzioso; in mancanza, tuttavia, la giurisprudenza ammette la validità dell'avviso quando la divergenza è tecnica.
- Per contrastare efficacemente un avviso di rettifica in materia di classamento catastale: produrre fin da subito documentazione DOCFA dettagliata, evidenziare e documentare eventuali elementi di fatto non considerati dall'Ufficio, richiedere se necessario l'indicazione della stima tecnica dell'Ufficio, e sfruttare la possibilità di integrare la difesa in appello con documenti comparativi.
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