Cassazione Penale, Sentenza n. 10660/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per falso ideologico in atto pubblico: 1) censurava l'inammissibilità dei "motivi aggiunti" di appello sostenendo che erano stati depositati correttamente via PEC in formato pdf e pdf.p7m (firmato digitalmente) e che attengono alla qualificazione soggettiva dell'agente (sosteneva che, essendo dipendente di una società di poste private - Nexive, non era pubblico ufficiale), richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 299/2020; 2) deduceva che non è escluso che alla notifica fosse presente altro soggetto che si sia identificato/convenuto al posto di Pietro Canale (problema della prova della verità sostanziale della dichiarazione del messo e della prova della convivenza di Canale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Cassazione ha ritenuto che, sebbene la censura sulla mancata trasmissione della firma digitale fosse probabilmente infondata (negli atti risultava anche il file .p7m), i "motivi aggiunti" erano comunque non pertinenti al contenuto dell'appello principale e quindi inammissibili. Tuttavia la Corte ha esaminato la questione di diritto relativa alla qualifica soggettiva: ha confermato la ricostruzione della Corte territoriale secondo la quale Gnocchi aveva agito in qualità di messo notificatore nominato da Equitalia (art. 45 d.lgs. 112/1999 e art. 26 d.P.R. 602/1973) e pertanto rientrava nella sfera di operatività di un soggetto che svolge attività di matrice pubblicistica, con conseguente riconoscimento della qualità di pubblico ufficiale ai fini del reato contestato. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e basato su una mera alternativa fattuale già adeguatamente respinta in sede di merito. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26
Consente al concessionario della riscossione (Equitalia) di notificare le cartelle mediante vari canali, tra cui messi nominati dal concessionario; norma richiamata per legittimare la nomina e l'attività del messo notificatore per conto dello Stato.
d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 45
Disciplina la figura del messo notificatore nominato dal concessionario; la norma evidenzia il carattere intuitu personae e non sostituibile dell'incarico, elemento che la Corte ha ritenuto compatibile con l'inquadramento nell'attività pubblicistica del concessionario.
Codice penale, artt. 357 e 358
Richiamati per collegare gli effetti della condotta al regime delle falsità in atti pubblici e alla responsabilità del pubblico ufficiale; la Corte ha ritenuto pertinente l'applicazione delle fattispecie in presenza della qualifica riconosciuta al messo.
Codice di procedura penale, art. 616 (mod. L. 23/6/2017, n.103)
Prevede la condanna per le spese del procedimento e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata per determinare l'onere pecuniario (Euro 3.000,00).
Sezioni Unite, sent. n. 1/2000 (Tuzzolino)
Definisce il concetto di "punto della decisione" ai fini della pertinenza dei nuovi motivi di impugnazione; richiamata per stabilire quando i motivi aggiunti sono pertinenti al tema già dedotto nell'impugnazione principale.
Sezioni Unite, sent. n. 299/2020
Citata dal ricorrente per sostenere rilievi sulla rilevanza della qualifica di operatore postale; la Corte di Cassazione ha ritenuto il richiamo non decisivo nel caso concreto, poiché l'imputato era stato valutato in veste di messo notificatore nominato da Equitalia, fattispecie diversa rispetto all'oggetto della pronuncia delle Sezioni Unite.
Massime di principio
- Se un soggetto opera in concreto come messo notificatore nominato dal concessionario della riscossione (Equitalia) ai sensi dell'art. 45 d.lgs. 112/1999 e dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, la sua attività può essere ricondotta a finalità pubblicistiche e comportare la qualifica, ai fini penali, di "pubblico ufficiale".
- I "motivi aggiunti" di appello devono essere pertinenti ai punti della decisione già impugnati: non è sufficiente introdurre questioni nuove che non attengono ai 'punti della decisione' dedotti nell'appello principale (principio Tuzzolino).
- Difetti formali di deposito telematico (es. firma digitale) possono essere valutati dai giudici, ma la presenza nei fascicoli di un file firmato digitalmente può sanare la censura; tuttavia la non pertinenza sostanziale dei motivi rimane causa di inammissibilità.
- In Cassazione le ricostruzioni fattuali alternative e ipotetiche, prive di specificità e non dirette a contrastare la ratio decidendi, sono generalmente inammissibili o inefficaci; il rimedio è più efficace quando si contestano profili di diritto chiaramente individuati.
- La Corte di legittimità può comunque pronunciarsi su questioni di diritto rilevanti (es. qualificazione soggettiva) anche se i relativi motivi di gravame sono stati ritenuti inammissibili, se la questione è di giurisdizione e non riguarda valutazioni di fatto.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare sanzioni economiche a carico del ricorrente (spese processuali e contributo alla Cassa delle ammende) quando il ricorso è ritenuto colpevole nella determinazione della causa di inammissibilità.
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