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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05686/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Un ente locale, in qualità di creditore, aveva proceduto al pignoramento di alcuni crediti del debitore esecutato nell'ambito di un'espropriazione presso terzi. Il debitore aveva proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., che era stata rigettata dal Tribunale. In cassazione il debitore ha proposto ricorso per ottenere la cassazione della sentenza di rigetto, articolando due motivi; dal testo emerge però che la Corte ha deciso in via pregiudiziale per il difetto di integrità del contraddittorio, poiché al giudizio di merito non avevano partecipato i terzi pignorati, indicati come soggetti destinatari del pignoramento e quindi portatori di un interesse diretto alla decisione sulla validità del pignoramento e sugli atti esecutivi successivi.

La decisione

La Corte ha rilevato d'ufficio la nullità dell'intero processo per mancata partecipazione dei terzi pignorati, qualificati come litisconsorti necessari nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi relativo a espropriazione presso terzi. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale di Firenze, quale giudice di primo e unico grado, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    l'opposizione agli atti esecutivi è il rimedio azionato dal debitore; nel caso concreto il suo giudizio ha richiesto la verifica dell'integrità del contraddittorio.

  • artt. 543 e ss. c.p.c.

    nelle espropriazioni presso terzi il terzo pignorato deve partecipare al giudizio di opposizione esecutiva come litisconsorte necessario.

  • artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.

    il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla disciplina richiamata.

  • art. 354, comma 1, c.p.c.

    se il giudice di merito non rileva la mancata integrazione del contraddittorio, il giudice successivo avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice.

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    in cassazione, ove sia integrata la violazione del litisconsorzio necessario non sanata nei gradi di merito, la Corte annulla le pronunce e rinvia al giudice di primo grado.

  • art. 72 bis del D.P.R. n. 602 del 1973

    il principio sulla necessaria partecipazione del terzo pignorato è stato richiamato anche con riferimento alla riscossione coattiva mediante ruolo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi relativo a un'espropriazione presso terzi, il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario, senza distinzioni in base al tipo di censura proposta.
  • La mancata partecipazione del litisconsorte necessario determina la nullità dell'intero processo, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
  • Se la violazione del litisconsorzio necessario non viene sanata nel giudizio di merito, la Corte di cassazione deve cassare la decisione impugnata e rinviare la causa al giudice di primo grado.
  • L'interesse del terzo pignorato alla partecipazione al giudizio deriva dal fatto che l'opposizione investe la validità del pignoramento e la legittimità degli atti esecutivi successivi, con effetti diretti sulla sua sfera patrimoniale.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutive
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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