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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23071/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia trae origine da una domanda della curatela fallimentare volta a ottenere il risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 146 legge fallimentare, per avere l’amministratrice della società fallita disposto pagamenti preferenziali in favore di creditori postergati, in particolare soci finanziatori, dopo la cessione a terzi di una partecipazione detenuta dalla fallita in altra società e l’incasso del relativo prezzo. In primo grado la domanda era stata decisa in senso favorevole all’amministratrice; la Corte d’appello di Roma ha riformato la decisione, ritenendo provato il pagamento preferenziale e il danno alla massa, valorizzando anche un richiamo per relationem alla motivazione di un precedente provvedimento cautelare reso in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. Nel ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe fondato la prova del danno su un richiamo apodittico e non autosufficiente a un diverso provvedimento giudiziario; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando la mancata considerazione di documenti e circostanze asseritamente idonei a escludere il collegamento tra cessione della partecipazione e rimborso dei finanziamenti soci. La curatela ha eccepito anche la tardività del ricorso, eccezione respinta dalla Corte di cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l’eccezione di tardività, perché la sentenza impugnata non era stata notificata e il ricorso era stato proposto entro il termine lungo semestrale ex art. 327 c.p.c., nel testo applicabile. Nel merito, ha giudicato il primo motivo solo in parte infondato e in parte inammissibile, affermando che la motivazione per relationem è legittima se la sentenza che la utilizza resta autosufficiente, cioè se riproduce i contenuti richiamati e li sottopone a autonoma valutazione critica; nel caso concreto tale requisito risultava rispettato, perché la Corte d’appello aveva trascritto e condiviso le argomentazioni del giudice del reclamo cautelare. È stata inoltre ritenuta inammissibile la censura che mirava, in realtà, a una rivalutazione del merito e della prova, poiché la ricorrente non aveva indicato in modo specifico fatti decisivi trascurati. La Corte ha rilevato che l’accertamento del pagamento preferenziale, fondato sul collegamento logico-temporale tra incasso del prezzo di cessione e eliminazione della posta passiva dal bilancio, era già stato compiuto in primo grado e non validamente censurato. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 146 legge fallimentare

    costituisce il fondamento dell’azione di responsabilità proposta dalla curatela per i pagamenti preferenziali compiuti dall’amministratore in violazione della par condicio creditorum

  • art. 327 c.p.c.

    si applica il termine lungo semestrale per impugnare quando la sentenza non sia stata notificata

  • art. 112 c.p.c.

    la censura di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stata ritenuta non fondata nei limiti in cui mirava a contestare il modo di motivare e di accertare il fatto

  • art. 115 c.p.c.

    non è consentito censurare in cassazione la valutazione della prova sollecitando una diversa lettura del materiale istruttorio senza evidenziare specifici errori decisivi

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    il vizio è configurabile solo per omesso esame di fatti decisivi e non per generiche contestazioni sulla valutazione delle risultanze documentali

  • art. 669-terdecies c.p.c.

    richiamato come norma del reclamo avverso il provvedimento cautelare utilizzato per relationem nella motivazione della sentenza d’appello

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    legittima il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti a seguito del rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel processo civile la motivazione per relationem è valida solo se la sentenza richiama in modo specifico il contenuto del provvedimento esterno, lo recepisce criticamente e consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; è nulla se il richiamo è meramente assertivo e non permette di individuare la ratio decidendi.
  • La censura di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove, ma richiede l’indicazione di un fatto storico decisivo effettivamente trascurato dal giudice.
  • In materia di responsabilità dell’amministratore verso il fallimento, il danno può essere desunto dal compimento di pagamenti preferenziali che alterino la par condicio creditorum, quando il collegamento tra operazione finanziaria, incasso del prezzo e estinzione della posta passiva risulti logicamente e cronologicamente provato.
  • Se un accertamento di fatto su un punto decisivo è stato compiuto in primo grado e non è stato efficacemente impugnato, esso può risultare coperto da giudicato interno e non essere riesaminato in cassazione.
  • La tardività del ricorso per cassazione va esclusa quando, in assenza di notificazione della sentenza impugnata, l’impugnazione sia proposta entro il termine lungo applicabile, tenuto conto della sospensione feriale.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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