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Sentenza

Sentenza n. 839/2026 - Lecce, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600131

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato nel procedimento di VIA e, con motivi aggiunti, parere negativo tardivo del Ministero della Cultura e nota del Ministero dell’Ambiente di attivazione della procedura di cui all’art. 5, comma 2, lett. c-bis, l. 400/1988

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha presentato nel marzo 2023 un’istanza per il rilascio della VIA relativa a un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo e opere di connessione alla rete, da realizzarsi in più comuni pugliesi. Dopo il parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, recante uno schema favorevole con prescrizioni, il procedimento non risultava concluso. La società ha quindi agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio del Ministero dell’Ambiente, la condanna alla conclusione del procedimento e l’accertamento della formazione del silenzio assenso sull’atto di concerto del Ministero della Cultura previsto dall’art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006. Nel corso del giudizio il Ministero dell’Ambiente ha riattivato il procedimento, attivando la fase di concertazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e il Ministero della Cultura ha espresso un parere negativo oltre il termine di venti giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento. Con motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato il parere negativo e la nota ministeriale di attivazione della procedura presso la Presidenza del Consiglio, deducendo, tra l’altro, violazione della disciplina sulla VIA, dell’art. 17-bis l. 241/1990, dell’art. 2 della medesima legge, dei principi di buon andamento, imparzialità e diffusione delle fonti rinnovabili, nonché della normativa paesaggistica ed energetica. Ha sostenuto che il decorso del termine avesse determinato il silenzio assenso e l’inefficacia del parere tardivo, sicché il Ministero dell’Ambiente avrebbe dovuto concludere il procedimento sulla base dell’assenso tacito, senza attivare la procedura di composizione del dissenso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, le domande dirette all’accertamento del silenzio-inadempimento del Ministero dell’Ambiente e alla sua condanna a concludere il procedimento, poiché nel corso del giudizio l’amministrazione aveva riattivato il procedimento mediante l’avvio della fase di concertazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ha invece accolto la domanda relativa alla formazione del silenzio assenso sull’atto di concerto del Ministero della Cultura. Il Collegio ha ritenuto applicabile l’art. 17-bis l. 241/1990 anche al procedimento di VIA statale, quale procedimento pluristrutturato nel quale l’adozione del provvedimento finale richiede l’assenso di un’altra amministrazione. Poiché lo schema di decreto era stato ricevuto dal Ministero della Cultura il 7 novembre 2025 e il relativo parere era stato espresso soltanto il 26 febbraio 2026, oltre il termine di venti giorni previsto dall’art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006, si era formato il silenzio assenso. Il parere negativo tardivo è stato ritenuto inefficace ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990, salva l’eventuale possibilità di intervento in autotutela ove ne ricorrano i presupposti. Di conseguenza, è stata annullata la nota del Ministero dell’Ambiente del 13 marzo 2026 con cui, sulla base del parere negativo tardivo, era stata attivata la procedura di cui all’art. 5, comma 2, lett. c-bis, l. 400/1988. Il Ministero dell’Ambiente dovrà rideterminarsi ai fini della conclusione della VIA nel rispetto dell’accertato silenzio assenso. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Costituiscono il fondamento dell’azione contro il silenzio della pubblica amministrazione e della domanda di condanna alla conclusione del procedimento.

  • artt. 23 e 25 d.lgs. 152/2006

    Disciplinano il procedimento di valutazione di impatto ambientale e, in particolare, il termine per l’espressione dell’atto di concerto del Ministero della Cultura.

  • art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006

    Prevede il termine di venti giorni per l’espressione dell’atto di concerto del Ministero della Cultura nell’ambito del procedimento di VIA.

  • art. 17-bis l. 241/1990

    È applicabile ai procedimenti amministrativi pluristrutturati di VIA statale e determina la formazione del silenzio assenso dell’amministrazione interpellata quando questa non si pronunci nel termine previsto.

  • art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990

    Comporta l’inefficacia del parere tardivamente adottato dall’amministrazione interpellata, ferma la possibile adozione di atti in autotutela ove ne ricorrano presupposti e condizioni.

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Impone la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio sul silenzio, l’amministrazione riattivi il procedimento facendo venir meno l’inerzia.

  • art. 5, comma 2, lett. c-bis, l. 400/1988

    La procedura di concertazione presso la Presidenza del Consiglio non può essere attivata sulla base di un parere negativo tardivo e inefficace, quando si sia già formato il silenzio assenso dell’amministrazione interpellata.

Massime di principio

  • L’art. 17-bis l. 241/1990 si applica anche ai procedimenti di VIA statale quando la decisione finale è pluristrutturata e richiede l’acquisizione dell’assenso di un’altra amministrazione.
  • Nel procedimento di VIA, il mancato pronunciamento del Ministero della Cultura entro il termine di venti giorni previsto dall’art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006 determina la formazione del silenzio assenso sull’atto di concerto, ai sensi dell’art. 17-bis l. 241/1990.
  • Il parere del Ministero della Cultura espresso oltre il termine previsto è inefficace ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990 e non può essere posto a fondamento delle successive determinazioni dell’amministrazione procedente, salvo l’eventuale esercizio dell’autotutela nei casi e alle condizioni previste dalla legge.
  • Quando si sia formato il silenzio assenso sull’atto di concerto, l’amministrazione procedente deve proseguire e concludere il procedimento sulla base dell’assenso tacito e non può attivare una procedura di composizione del dissenso fondata su un parere tardivo e inefficace.
  • Nel giudizio contro il silenzio, la riattivazione del procedimento da parte dell’amministrazione determina la sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità delle domande dirette a far accertare l’inerzia e a ottenere la condanna alla conclusione del procedimento, senza precludere l’esame degli atti sopravvenuti impugnati con motivi aggiunti.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàImpianti da fonti rinnovabiliTermini del procedimento e silenzioInvalidità del provvedimento
RamiAmbienteEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoria

Testo integrale

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