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Sentenza

Sentenza n. 1691/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento - del decreto definitivo, pubblicato sul portale della scuola il 2.2.26, di annullamento parziale in autotutela e contestuale rettifica graduatoria di merito mobilità studenti in Belgio, di cui all’avviso di selezione prot.8581 del 19.12.2025, per mobilità degli studenti per realizzazione del Progetto 2025-1-IT02-KA121-SCH-000323493, nella parte in cui esclude lo studente -OMISSIS-, figlio minore dei ricorrenti dal progetto Erasmus+, nel quale era stato in precedenza incluso al posto 19 con 28 punti -destinazione Belgio- (cfr. decreto graduatoria 30.1.26 annullata). - di ogni ulteriore atto, verbale, comunicazione anche solo verbale, presupposto o connesso e/o comunque consequenziale, anteriore e/o successivo, anche non meglio conosciuto, agli atti di cui sopra.

Giustizia amministrativa202600824

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto definitivo di annullamento parziale in autotutela e contestuale rettifica della graduatoria di merito per la mobilità studentesca in Belgio nell'ambito di un progetto Erasmus+, nella parte in cui escludeva lo studente precedentemente incluso

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato gli atti relativi alla graduatoria di merito per la mobilità degli studenti in Belgio, chiedendo l'annullamento del decreto con cui l'amministrazione aveva annullato parzialmente in autotutela la precedente graduatoria e disposto la rettifica, escludendo il figlio minorenne, inizialmente collocato al posto 19 con 28 punti. Nel corso del giudizio, instaurato anche in relazione alla domanda cautelare, i ricorrenti hanno dichiarato con memoria depositata il 19 marzo 2026 di non avere più interesse a proseguire il giudizio.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., dichiarando il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Collegio ha rilevato che, a fronte di un'espressa dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può esaminare il merito della controversia, procedere d'ufficio o sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, dovendo adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione. Le spese sono state compensate in ragione della definizione in rito e del limitato svolgimento dell'attività difensiva della parte resistente.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Impone di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per disporre l'oscuramento dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.

  • art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore presupposto per l'oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Quando la parte ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e non può esaminare d'ufficio il merito della controversia.
  • Il giudice amministrativo non può sostituirsi alla parte nella valutazione della persistenza dell'interesse ad agire, trattandosi di una valutazione rimessa al titolare della posizione processuale, salvo i casi in cui la dichiarazione non sia univoca o emerga comunque un interesse attuale alla decisione.
  • La sentenza in forma semplificata può definire il giudizio nella camera di consiglio fissata per l'esame della domanda cautelare, purché alle parti sia dato l'avviso della possibile definizione ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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