Cassazione Penale, Sentenza n. 19555/2022 del 18/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per il reato ascritto ex art. 633 cod. pen., deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità. La ricorrente lamentava: l'inattendibilità della persona offesa, la mancata acquisizione di una prova decisiva, l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato e la mancata configurazione della causa di giustificazione prevista dall'art. 54 cod. pen. (richiesta di riconoscimento di stato di necessità/legittima difesa o altra causa di giustificazione).
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile perché i motivi erano privi della specificità richiesta (artt. 581 e 591 c.p.p.), risultando meri ripetuti rilievi già esaminati e correttamente respinti dalla Corte di appello. La Corte ha richiamato le ragioni dell'impugnata decisione, che aveva escluso la causa di giustificazione valorizzando il protrarsi dell'occupazione e la carenza di adeguata documentazione dello stato di necessità, e ha ritenuto le doglianze sulla presunta inattendibilità della persona offesa generiche e non fondate su elementi concreti (ad es. mancata indicazione di testimoni fisici). Per effetto dell'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende; sentenza pronunciata con motivazione semplificata.
Norme richiamate
Art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. in l. n. 176/2020
Richiamato come richiamo procedurale: il procedimento è svolto nelle forme previste dall'articolo indicato (norme emergenziali/semplificazioni procedurali adottate nel periodo).
Art. 633 cod. pen.
Norma che disciplina il reato effettivamente contestato alla ricorrente; la sentenza di merito ha confermato la responsabilità penale ai sensi di questa disposizione.
Art. 635 cod. pen.
Norma relativa a un diverso reato inizialmente contestato all'imputata; la Corte di appello ha assolto l'imputata per questo capo, con effetto sulla determinazione della pena del reato principale.
Art. 54 cod. pen.
Norma che disciplina le cause di giustificazione (es. stato di necessità o legittima difesa). La Corte di appello ha escluso l'applicabilità della causa di giustificazione invocata dalla ricorrente, ritenendo insufficiente la documentazione e avendo riguardo al protrarsi dell'occupazione.
Art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce i requisiti di specificità dei motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ha ritenuto che i motivi non avessero la specificità necessaria e fossero meramente reiterativi.
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Indica i vizi deducibili in cassazione (tra cui la violazione di legge e vizi di motivazione); la Corte ha valutato che le deduzioni risultassero generiche e non confrontassero le argomentazioni del giudice d'appello.
Art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese e l'applicazione di sanzioni pecuniarie in caso di ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; la Corte ha condannato la ricorrente anche per colpa nella proposizione del ricorso e irrogato la sanzione di euro 3.000.
Corte costituzionale, 13 giugno 2000 n. 186
Richiamata in ordine al principio che legittima l'irrogazione di sanzioni pecuniarie per ricorsi che determinano l'inammissibilità per colpa del ricorrente.
Massime di principio
- In cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi concretamente con le ragioni della decisione impugnata; ripetere genericamente censure già affrontate dal giudice di merito comporta l'inammissibilità.
- Le deduzioni sulla inattendibilità della persona offesa o di documenti devono essere fondate su elementi concreti (nomi di testi, contraddizioni specifiche, prova decisiva mancata); assenze di tali elementi rendono la doglianza generica e non utile ai fini del ricorso.
- La configurabilità di una causa di giustificazione (art. 54 c.p.) richiede adeguata prova e documentazione: l'esistenza prolungata di una condotta (es. occupazione) e la mancanza di congrua documentazione possono portare all'esclusione della giustificazione.
- La presentazione di un ricorso infondato o privo di specificità può comportare non solo il rigetto, ma anche la condanna alle spese e una sanzione pecuniaria per colpa a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Un'assoluzione per un capo (es. art. 635 c.p.) non necessariamente elimina la responsabilità su un altro capo distinto; il giudice valuta separatamente gli elementi probatori relativi a ciascun reato.
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