Sentenza n. 1978/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale Ordinario di Cuneo n. n. 556/2025, mediante ordine al Ministero dell’istruzione e del merito di dare esatta ottemperanza alla stessa sentenza, con riferimento al: - pagamento della somma residua lorda di € 880,15, da assoggettare a sole ritenute fiscali, senza operare sulla stessa alcuna trattenuta contributiva; - pagamento degli interessi o della rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione; - nomina di un commissario ad acta incaricato dell’ottemperanza della menzionata sentenza, in caso di prorogata inerzia dell’Amministrazione resistente; - fissazione, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parziale inesecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cuneo n. 556/2025, relativa all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, all'incidenza sul TFR e agli accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza civile, deducendo che il Ministero aveva corrisposto solo parte delle somme riconosciute per indennità sostitutiva delle ferie non godute, pari a € 5.316,30, e per incidenza sul TFR, pari a € 393,80, oltre interessi legali e all'eventuale maggior somma da rivalutazione. Ha contestato in particolare la decurtazione di contributi previdenziali dalla somma pagata e ha chiesto il pagamento degli importi residui, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e una penalità di mora. Il Ministero ha sostenuto di avere corrisposto € 5.316,30 al lordo, con accredito netto di € 4.829,95 dopo le ritenute previdenziali e fiscali.
La decisione
Il ricorso per ottemperanza è accolto. Il TAR ha rilevato che il Ministero aveva trattenuto € 436,37 a titolo di contributi previdenziali dalla somma per indennità ferie e che non risultava pagata la somma di € 393,80 per incidenza sul TFR, né gli interessi e l'eventuale differenza da rivalutazione riconosciuti dal giudice civile. In base agli artt. 19 e 23 della l. 218/1952, le ritenute previdenziali a carico del lavoratore sono ammesse solo se i contributi sono versati tempestivamente; se il pagamento è tardivo, il credito retributivo comprende anche la quota contributiva del lavoratore. Il Ministero deve quindi dare integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'ulteriore inadempimento è nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con facoltà di delega e termine di 60 giorni per provvedere. È fissata una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme ancora dovute, decorrente dalla notificazione della sentenza e fino all'adempimento o, in caso di persistente inerzia, fino all'efficacia della nomina commissariale. Il Ministero è condannato alle spese, liquidate in € 800, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione al difensore antistatario. Disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio.
Norme richiamate
art. 19 l. 218/1952
Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore qualunque patto in contrario è nullo. Il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce.
La trattenuta della quota contributiva del lavoratore sulla retribuzione è consentita nel fisiologico caso in cui il datore di lavoro versi tempestivamente la contribuzione relativa al periodo retributivo corrispondente; non può essere applicata quando il pagamento è tardivo.
art. 23, comma 1, l. 218/1952
Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi e delle parti di contributo non versato tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonché al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta…
In caso di versamento tardivo o insufficiente dei contributi, il datore di lavoro deve corrispondere anche la quota contributiva a carico del lavoratore; la trattenuta non può ridurre il credito retributivo riconosciuto al lavoratore.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Appare, infine, meritevole di accoglimento la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora, in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., da determinarsi nella misura degli interessi legali su quanto ancora dovuto in dipendenza del giudicato (quindi, in aggiunta agli interessi legali già disposti con la sentenza rimasta inottemperanza, stante il carattere sanzionatorio e sollecitatorio della penalità di mora: cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 07.01.2025, n. 21).
Nel giudizio di ottemperanza la penalità di mora può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme ancora dovute in forza del giudicato e si aggiunge agli interessi già riconosciuti dal titolo, poiché ha funzione sanzionatoria e sollecitatoria.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Inoltre, alla data della proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla predetta notifica stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’Amministrazione, applicabile anche al giudizio di ottemperanza (cfr., ex multis, T.A.R. Lombardia Milano, Sez. II, 04.12.2024, n. 3479)
Il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio di azioni esecutive contro l'Amministrazione si applica anche al giudizio di ottemperanza e deve essere decorso prima della proposizione del ricorso.
art. 114 c.p.a.
La domanda di ottemperanza va, quindi, accolta nei sensi e limiti chiariti e deve essere ordinato al Ministero resistente di dare integrale esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe e di pagare le residue somme ivi liquidate in favore della ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di eseguire integralmente il titolo entro un termine e predisporre la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
Massime di principio
- Il datore di lavoro può trattenere dalla retribuzione la quota contributiva a carico del lavoratore soltanto se versa tempestivamente i contributi all'ente previdenziale; in caso di pagamento tardivo, il credito retributivo si estende automaticamente alla quota contributiva del lavoratore, che non può essere decurtata.
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle pubbliche amministrazioni si applica anche al giudizio di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza, la penalità di mora può essere fissata nella misura degli interessi legali sulle somme ancora dovute in forza del giudicato e si aggiunge agli interessi riconosciuti dal titolo, avendo distinta funzione sanzionatoria e sollecitatoria.
- In caso di inottemperanza, il commissario ad acta può essere autorizzato a delegare l'esecuzione a un dirigente o funzionario idoneo anche appartenente a un diverso dipartimento o articolazione della medesima amministrazione, senza essere vincolato dalla ripartizione ordinaria delle competenze interne.
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