Sentenza del 18/09/2015 n. 7368 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - Mancato rispetto del termine di cui all'art. 12,comma 7, L. 212/2000 - Illegittimità dell'atto impositivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: l'avviso di accertamento emanato e notificato prima della scadenza del termine previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, in assenza di motivate ragioni di urgenza, è illegittimo e deve essere annullato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'avviso di accertamento perché notificato prima della scadenza del termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, senza che l'Amministrazione avesse indicato specifiche ragioni di urgenza. Tale termine consente al contribuente di presentare osservazioni e favorisce il contraddittorio procedimentale, in attuazione dei principi di collaborazione e buona fede.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
termine previsto dall'art. 12, comma 7, della l. 212/2000
Il termine dilatorio successivo alla conclusione delle attività di controllo presso il contribuente tutela il contraddittorio procedimentale. L'Amministrazione può derogarlo soltanto in presenza di effettive e motivate ragioni di urgenza; in mancanza, l'atto impositivo emanato prima della scadenza è illegittimo.
Massime di principio
- Prima di emettere l'atto impositivo, l'Amministrazione deve rispettare il termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, quando ricorrono i presupposti applicativi della norma.
- La deroga al termine è ammessa solo per ragioni di urgenza concrete, effettive e adeguatamente esplicitate nell'atto o comunque verificabili; una motivazione generica non è sufficiente.
- Il mancato rispetto del termine, in assenza di urgenza, incide sulla legittimità dell'avviso e può comportarne l'annullamento.
- La regola mira a garantire un contraddittorio effettivo e i principi di collaborazione e buona fede tra contribuente e Amministrazione finanziaria.
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