Ordinanza n. 469/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) della cartella di pagamento n. 02820240027086974007 emessa dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, su ruolo n. 2024/003508 reso dal Comune di Casal di Principe Ufficio Tributi, con la quale ingiunge il pagamento dell’importo di euro 118.597,93 per il recupero delle spese di demolizione del manufatto abusivo di cui all’ordinanza n. 18 del 12/08/2022 (doc. 1), notificata in data 19.11.2025 alla ricorrente; b) di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto e comunque lesivo per la ricorrente nei limiti dell’interesse.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: cartella di pagamento per euro 118.597,93, emessa per il recupero delle spese di demolizione di un manufatto abusivo
Esito
Favorevole al ricorrente (destinataria della cartella)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione su ruolo formato dal Comune di Casal di Principe, deducendo l’illegittimità della pretesa in quanto fondata sull’ordinanza ingiunzione comunale che aveva disposto la demolizione del manufatto abusivo. Tale ordinanza era stata annullata, anche nei confronti della ricorrente, con precedente sentenza della stessa Sezione. Inoltre, secondo il principio richiamato dal giudice, la ricorrente non era erede del soggetto cui era riferibile la vicenda sostanziale, avendo rinunciato espressamente all’eredità e non avendo quindi alcun titolo di responsabilità per la realizzazione del manufatto abusivo e per le relative spese di demolizione. È stata altresì dedotta, in via cautelare, la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esazione della somma, anche in ragione del suo rilevante importo.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia della cartella impugnata. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato che il titolo sostanziale posto a fondamento della cartella, ossia l’ordinanza ingiunzione n. 18 del 12 agosto 2022, era stato annullato anche nei confronti dell’attuale ricorrente. Ha inoltre richiamato il precedente secondo cui il pagamento della somma sarebbe privo di causa e costituirebbe indebito, poiché la ricorrente non può essere qualificata come debitrice del Comune: è estranea alla vicenda, non è erede del soggetto interessato e ha rinunciato all’eredità. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto sussistente un pregiudizio grave e irreparabile, desumibile anche dall’entità della somma richiesta. La discussione del merito è stata fissata per la seconda udienza pubblica di marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione disciplina la tutela cautelare collegiale; il giudice l’ha applicata ritenendo sussistenti il fumus boni iuris e il pregiudizio grave e irreparabile.
Massime di principio
- La riscossione coattiva non può fondarsi su un titolo sostanziale previamente annullato dal giudice, poiché la pretesa patrimoniale risulta priva di causa e l’eventuale pagamento integra un indebito.
- Il soggetto estraneo alla vicenda abusiva non può essere considerato debitore delle spese di demolizione in assenza di un titolo giuridico di responsabilità, in particolare quando non abbia acquisito la qualità di erede e abbia rinunciato all’eredità.
- Ai fini della tutela cautelare, l’annullamento del titolo sostanziale posto a fondamento della cartella integra un elemento idoneo a evidenziare il fumus boni iuris, mentre la rilevante entità della somma richiesta può concorrere a dimostrare il pregiudizio grave e irreparabile.
Come è indicizzato
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