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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15555/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'istituto. Ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto la tempestività dell'azione del lavoratore e, quindi, il suo diritto a far valere il credito verso il Fondo di Garanzia. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto, inoltre, dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore aveva ottenuto in primo grado l'accertamento del diritto al pagamento, da parte del Fondo di Garanzia, del credito per trattamento di fine rapporto ammesso allo stato passivo di una procedura di liquidazione coatta amministrativa della società datrice di lavoro. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'appello dell'istituto nella qualità di mandatario di una società di gestione crediti non presente nel giudizio di primo grado e ha rigettato l'impugnazione proposta in proprio dall'istituto. In cassazione l'ente ha dedotto violazione e falsa applicazione delle norme sulla decadenza dell'azione giudiziale, sostenendo che il ricorso introduttivo del lavoratore fosse tardivo perché proposto oltre il termine annuale di decadenza previsto per le prestazioni previdenziali, da computare non sulla base di trecento giorni ma, a suo dire, sulla base di un termine complessivo di duecentoquaranta giorni dalla domanda amministrativa, essendo il termine di sessanta giorni dell'art. 2, comma 7, l. 297/1982 quello applicabile al Fondo e dovendo aggiungersi il termine di centottanta giorni per la decisione del ricorso amministrativo. La Corte ha però rilevato che il termine annuale per l'azione giudiziale si applica anche alle prestazioni del Fondo di garanzia per il TFR e che esso decorre dall'esaurimento della procedura amministrativa nel termine massimo di trecento giorni, dato dalla somma del termine di centoventi giorni per la domanda amministrativa e di centottanta giorni per il ricorso amministrativo; il termine di sessanta giorni previsto dalla l. 297/1982 per il pagamento del Fondo non incide sulla decorrenza della decadenza. Nel caso concreto la domanda giudiziale era stata proposta entro tale termine complessivo, sicché la decadenza non era maturata.

Norme richiamate

  • art. 47 d.p.r. 639/1970

    La norma sulla decadenza annuale dall'azione giudiziale si applica anche alle prestazioni del Fondo di garanzia per il TFR, in quanto rientranti nella gestione delle prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.

  • art. 4, primo comma, d.l. 384/1992 conv. in l. 438/1992

    Ha modificato il testo dell'art. 47 d.p.r. 639/1970 richiamato per la disciplina della decadenza.

  • art. 7 l. 533/1973

    Il termine presuntivo di centoventi giorni per la decisione della domanda amministrativa concorre a formare il termine massimo di esaurimento del procedimento amministrativo.

  • art. 2, settimo comma, l. 297/1982

    Il termine di sessanta giorni per il pagamento da parte del Fondo è finalizzato a consentire gli accertamenti necessari e non sostituisce il termine generale di decorrenza della decadenza annuale.

  • art. 24 l. 88/1989

    È richiamato per includere le prestazioni del Fondo di garanzia nella gestione cui si applica la decadenza annuale.

  • art. 46, quinto e sesto comma, l. 88/1989

    Il termine di centottanta giorni per la decisione del ricorso amministrativo concorre, insieme al termine della domanda, a determinare il periodo massimo di trecento giorni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002

    Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 115/2002

    È richiamato quale parametro per l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La decadenza annuale per la proposizione dell'azione giudiziale in materia previdenziale decorre dall'esaurimento della fase amministrativa secondo i termini massimi fissati dalla legge, e non dal concreto, eventuale ritardo dell'amministrazione nel provvedere.
  • Quando il procedimento amministrativo prevede un termine per la decisione della domanda e un termine per la decisione del ricorso amministrativo, la decorrenza della decadenza va calcolata sommando tali termini massimi, senza che possano essere introdotte deroghe caso per caso.
  • Il termine speciale di pagamento previsto per il Fondo di garanzia non incide sul diverso termine di decadenza per l'azione giudiziale, se la legge lo prevede solo come spatium deliberandi per gli accertamenti necessari.
  • I termini di decadenza stabiliti in materia previdenziale hanno natura di ordine pubblico e non sono disponibili dalle parti né alterabili dall'attività amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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